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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Maggio 2016

5 per mille 2016

Con il prossimo 9  maggio scade il termine ultimo per presentare la domanda d’iscrizione per concorrere alla ripartizione dei fondi disponibili relativi al 5 per mille 2016, per gli Enti del Volontariato e per le Associazioni Sportive Dilettantistiche. In particolare, gli enti e le organizzazioni che possono accedere a tale misura di sostegno che si propone d‘incentivare le azioni e le attività di solidarietà sociale, sono i seguenti: le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991; le ONLUS di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997; le cooperative sociali ed i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991; le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 ed iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus; gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi ed intese, limitatamente al ramo Onlus di attività; le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali; le associazioni e le fondazioni di diritto privato che operano nei settori che sono propri delle Onlus.

 

La misura volta a sostenere finanziariamente tali enti ed organizzazioni consiste nel riconoscere ai contribuenti persone fisiche la possibilità di destinare una quota della propria imposta personale sul reddito, ossia l’IRPEF, a beneficio diretto dei soggetti che, in base alle domande di iscrizione presentate, vengono poi ammessi a concorrere alla ripartizione delle risorse disponibili.

 

Si tratta, pertanto, di una quota dell’IRPEF di ciascun contribuente persona fisica che, semplificando un poco, viene tolta all’Erario (ossia perde la sua funzione di imposta), per essere destinata a promuovere attività meritevoli di incentivazione e di tutela da parte dello Stato. Per cui, effettuare la scelta del 5 x mille sulla propria dichiarazione dei redditi e destinare qualcosa di sé ad un ente ovvero ad un’organizzazione benefica, individuati con il rispettivo codice fiscale, non comporta un onere aggiuntivo per il contribuente, in quanto non determina tale opzione una nuova imposizione, ma destina solo una piccola quota dell’imposta personale sul reddito che comunque si è tenuti a corrispondere alle casse erariali.

 

Inoltre tale misura è assolutamente compatibile, potendo entrambe coesistere, non essendo alternative fra di loro, con la scelta del cd. “otto per mille” destinato allo Stato ovvero alle Confessioni religiose riconosciute, fra cui in primis la Chiesa cattolica.

 

La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dai medesimi soggetti di cui prima, abilitati ai servizi Entratel o Fisconline; in alternativa tali soggetti possono rivolgersi agli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle relative dichiarazioni (commercialisti, CAAF, centri di elaborazione dati contabili a ciò  abilitati, etc.). Per la sua compilazione occorre utilizzare il software denominato “Domanda 5 per mille” disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. La domanda deve essere presentata anche dai soggetti che già nel passato avevano presentato un’analoga domanda per essere iscritti negli elenchi dei soggetti beneficiari del 5 per mille relativi agli anni precedenti. Il termine ultimo, come prima anticipato, è il giorno 9 maggio 2016 (ricadendo il giorno 7 maggio 2016 di sabato)

 

Successivamente, entro il giorno 30 giugno 2016 i medesimi soggetti dovranno presentare alla Direzione Regionale delle Entrate competente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti il mantenimento dei requisiti che danno diritto al contributo del cinque per mille; a detta dichiarazione dovrà essere allegato il documento di identità del legale rappresentante. La presentazione della dichiarazione potrà avvenire a mezzo invio di raccomandata a/r ovvero tramite PEC.

 

Gli elenchi provvisori dei soggetti ammessi sono pubblicati il 14 maggio 2016; qualora, i soggetti interessati che hanno presentato la domanda di iscrizione, verifichino, consultando tali elenchi, che i dati relativi alla denominazione od alla sede non sono aggiornati, possono, entro il 20 maggio 2016, chiedere la correzione degli errori presso la Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo soggetto, utilizzando i modelli AA7/10 per coloro che sono titolari di partita iva e AA5/6 per coloro che ne sono sprovvisti. Gli elenchi aggiornati sono pubblicati in data 25 maggio 2016.

 

Qualora poi il soggetto che intende concorrere al contributo del cinque per mille si accorga di avere dimenticato qualche passaggio, la situazione è rimediabile; infatti, entro e non oltre il 30 settembre 2016 potranno essere regolarizzate le situazioni di tutti quei soggetti che non hanno “ … assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo …”, mediante la trasmissione della domanda di iscrizione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In tali casi, l’accesso al beneficio è subordinato al possesso dei requisiti richiesti ed al versamento di una sanzione pari ad euro 250; la sanzione è versata tramite modello F24, indicando il codice tributo 8115 ed è esclusa la possibilità di compensazione.

 

Ad ogni singolo soggetto beneficiario del contributo, ammesso negli elenchi definitivi, spettano le somme direttamente destinate dai contribuenti che, avendo apposto la firma nell’apposito spazio della loro dichiarazione dei redditi, abbiano anche indicato il codice fiscale dell’ente prescelto (fra cui, quello delle cooperative sociali ed i loro consorzi); inoltre, ed in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, potranno accedere anche alle somme destinate dai contribuenti che abbiano apposto solo la firma senza indicare il codice fiscale del beneficiario.

 

 

Va, infine, ricordato che con la legge finanziaria 2008 è stato introdotto, per i soggetti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, l’obbligo di rendicontazione in relazione ai fondi ricevuti. Il rendiconto è uno strumento di natura conoscitiva tramite il quale l’Amministrazione Finanziaria si propone di monitorare l’effettiva destinazione dei contributi erogati in modo di avere la garanzia che le risorse rese disponibili siano utilizzate per il perseguimento delle finalità di utilità sociale per le quali è stata pensata e stabilizzata con la legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 154 L. 23.12.2014 n. 190) la misura di sostegno finanziario relativa al 5 per mille.

 

Il rendiconto deve essere redatto entro 12 mesi dalla ricezione delle somme relative al cinque per mille e deve essere accompagnato da una relazione descrittiva che illustri in modo chiaro e trasparente gli utilizzi effettivi delle erogazioni finanziarie ricevute. Il rendiconto, nel caso in cui le somme ricevute abbiano superato l’importo di euro 20.000, deve essere trasmesso nei successivi trenta giorni al Ministero che ha provveduto ad erogare il contributo (per esempio, per gli enti del volontariato, fra cui le cooperative sociali, la competenza è del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

 

Si raccomanda la massima attenzione a questo adempimento in quanto la mancata predisposizione ovvero la mancata trasmissione del rendiconto, può comportare, a carico dell’ente beneficiario, la revoca del contributo, con conseguente obbligo di restituzione dell’intero importo percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del relativo provvedimento contestativo.

 

Unica alternativa alla predisposizione ed alla trasmissione del rendiconto è prevista per i soggetti che redigono il bilancio sociale; in tale particolare circostanza, se il soggetto beneficiario provvede a pubblicare sul proprio sito web il bilancio sociale, deve solo trasmettere la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione e la relativa delibera di approvazione; in caso contrario, qualora il soggetto beneficiario non pubblichi sul proprio sito web il bilancio sociale, allora il medesimo documento, unitamente alla relativa delibera di approvazione, dovrà essere trasmesso al Ministero competente. 

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Riepilogo delle scadenze

 

Scadenze del 5 per mille 2016 per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche

Descrizione

Enti del volontariato

Associazioni sportive dilettantistiche

Inizio presentazione domanda d’iscrizione

31 marzo 2016

31 marzo 2016

Termine presentazione domanda d’iscrizione

9 maggio 2016

9 maggio 2016

Pubblicazione elenco provvisorio

14 maggio 2016

14 maggio 2016

Richiesta correzione domande

20 maggio 2016

20 maggio 2016

Pubblicazione elenco aggiornato

25 maggio 2016

25 maggio 2016

Termine presentazione dichiarazione sostitutiva

30 giugno 2016 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate

30 giugno 2016 agli uffici territoriali del Coni

Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali

30 settembre 2016

30 settembre 2016