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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Marzo 2017

Alternanza scuola - lavoro e sgravi contributivi

L’articolo 1, commi 308 - 310 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha confermato gli sgravi fiscali per le assunzioni con alcune novità. In particolare, dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, di giovani lavoratori, è previsto lo sgravio totale dei contributi previdenziali per tre anni (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro annui.

 

L’esonero spetta, a domanda, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro i sei mesi successivi alla loro acquisizione, tutti i possessori di titoli di studio della scuola secondaria di secondo grado e della terziaria (qualifica e diploma professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore, diploma di istruzione, diploma ITS, laurea, master, dottorato).

 

A differenza dalla procedura contemplata per le agevolazioni contributive previste per gli anni 2015 e 2016, per usufruire di questa decontribuzione, è necessario procedere ad una previa domanda di accesso alle risorse messe a disposizione dal legislatore.

 

La domanda preliminare di ammissione al beneficio contributivo, che dovrà contenere i dati relativi all’assunzione effettuata o che intenderanno effettuare, dovrà essere inviata. esclusivamente in via telematica, all’INPS che, verificata la disponibilità delle risorse finanziarie, concederà l’esonero contributivo per il triennio. In caso contrario, non darà l’autorizzazione ad usufruire dell’esonero contributivo, bloccando la domanda di accesso ai fondi.

 

Il bonus verrà erogato dall'INPS secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili pari a 7,4 milioni di euro per il 2017; 40,4 milioni per il 2018; 86,9 milioni per il 2019; 84 milioni per il 2020; 50,7 per il 2021 e 4,3 milioni per il 2022.

 

Da parte sua il Governo, entro il 31 dicembre 2018, procederà alla verifica dei risultati conseguenti all’introduzione dell’esonero contributivo, così da stabilire una sua eventuale prosecuzione.

 

Per aumentare l'offerta formativa, la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”) ha istituito presso le Camere di Commercio il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro per facilitare le istituzioni scolastiche nell'individuazione delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro.

 

L'alternanza scuola-lavoro diventa così una strategia educativa dove l'impresa e l'ente pubblico o privato sono invitati ad assumere un ruolo complementare all'aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti.

 

Il registro nazionale è articolato in due parti:

- una sezione aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza;

- una sezione speciale del Registro delle imprese, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro. Tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

 

L'iscrizione al registro - che dovrà avvenire dall’apposito portale dedicato - è gratuita ed è aperta a tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese: società di capitali, società di persone, imprese individuali e altre forme, agli enti pubblici e privati ed ai professionisti.