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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Agosto 2019

Anatocismo bancario: la giurisprudenza in tema di prescrizione del diritto al rimborso

Facendo seguito all’articolo pubblicato sull’edizione precedente, in tema di anatocismo bancario, si ritiene di precisare ulteriormente la questione, ivi brevemente accennata, della decorrenza del termine di prescrizione.

 

Tale argomento risulta di rilevante interesse, poiché nel precedente articolo si è sottolineato come, salve le specificità dei singoli casi, la possibilità di un eventuale rimborso degli interessi anatocistici indebitamente richiesti dalle banche sia maggiormente esperibile nel caso di contratti di conto corrente più risalenti.

 

Ai sensi dell’art. 1422 del Codice Civile, infatti, l’azione di nullità delle clausole illecite è imprescrittibile, ma sono soggette a decadenza decennale le conseguenti azioni di rimborso di quanto indebitamente pagato.

 

Diventa quindi di fondamentale importanza individuare correttamente il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione, per verificare eventuali ostacoli al buon esito dell’azione di rimborso.

 

Nel recente passato, infatti, il contrasto tra banche e correntisti era fondato su una questione molto sensibile: se la prescrizione decorresse dai singoli versamenti effettuati sul conto corrente, o viceversa dal momento della chiusura del conto.

 

La giurisprudenza di Cassazione si è pronunciata più volte su tale argomento; nel 2010 anche le Sezioni Unite sono state investite della questione, e hanno reso il principio di diritto per cui la prescrizione di quanto versato indebitamente a titolo di interessi anatocistici inizia a decorrere dalla chiusura del conto corrente.

 

La Corte ha però fornito alcune precisazioni: tale interpretazione è applicabile nel caso in cui i singoli versamenti non abbiano natura solutoria, e siano quindi effettuati solamente per ripristinare o ampliare la facoltà d’indebitamento concessa dalla banca al correntista tramite l’apertura di credito.

 

In tale ipotesi, infatti, non è possibile qualificare tali versamenti come pagamenti dal punto di vista giuridico.

 

Nell’ipotesi opposta, invece, in cui i versamenti hanno lo scopo di ripianare un conto scoperto o di rifondere un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, è possibile qualificare ogni singolo pagamento come indebito, con diritto alla ripetizione, e di conseguenza il termine di prescrizione decennale decorre da ogni singolo versamento, salvi eventuali atti interruttivi della decorrenza.

 

Tale ragionamento è costante nella giurisprudenza di legittimità, come confermato, tra le altre, dalle sentenze n. 2026 e 27704 del 2018, che trattano i due casi sopra descritti.

 

La sentenza n. 27704/2018, poi, seguendo alcune precedenti pronunce che hanno anticipato la questione, ha ribadito espressamente che, nel caso di contratto di conto corrente privo di affidamento, ossia in cui il correntista non ha la possibilità di ricorrere ad indebitamento, i singoli versamenti effettuati si presumono solutori, con la conseguenza che la prescrizione decorre per ogni singolo pagamento.

 

Vi è un’ulteriore conseguenza che deriva da quanto si è detto: nel caso di conto corrente ancora aperto, infatti, la prescrizione non potrà decorrere se i versamenti sono di tipo non solutorio, visto che il termine iniziale è la chiusura del conto; se invece i pagamenti sono qualificabili come solutori, la prescrizione decorre dal momento dei singoli pagamenti, quindi anche se il conto è ancora aperto.

 

 

A cura del

Dott. Valter Semino

Studio Legale Ivaldi