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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Marzo 2018

Capitale delle cooperative ed appalti

Se il disciplinare di gara prevede requisiti di fatturato e non limiti minimi nella consistenza di capitale, una cooperativa non può essere esclusa soltanto perché le perdite hanno intaccato in parte il capitale. In particolare, non si possono sollevare motivi di inaffidabilità economico-finanziaria e mancanza di solidità economica, dovuti al fatto che la società abbia subito una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale a causa di perdite.

 

E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 671 del 02.02.2018.


Nella motivazione si legge testualmente: “Come si ricava dagli artt. 2511 e 2524 cod. civ., le cooperative sono società a capitale variabile, non determinato in un ammontare prestabilito. Tant’è che l’art. 2545-duodecies cod. civ., nell’individuare le cause di scioglimento delle società cooperative, richiama quelle indicate, per le società di capitali, ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’articolo 2484, ma non anche quella di cui al n. 4) di quest’ultimo, che per l’appunto riguarda la riduzione del capitale al disotto del minimo legale. Solo la perdita dell’intero capitale sociale, ai sensi del citato 2545-duodecies ultima parte, costituisce causa di scioglimento della società cooperative”.