Con sentenza n. 1316 del 19 gennaio 2017, la Cassazione ha affermato che non si realizza la cessione di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. se, oltre ai lavoratori, non vengano trasferiti i beni materiali essenziali per lo svolgimento dell’attività e se gli stessi lavoratori non abbiano l’autonomia necessaria per il contenuto dell’attività lavorativa.