La Corte di Cassazione, con propria sentenza n.25653/2017, ha stabilito che è legittimo il licenziamento adottato da un datore di lavoro e motivato dalla cessazione dell’appalto al quale il dipendente era adibito.
Infatti la Corte non ritiene applicabile in via analogica la comparazione, attraverso i criteri di scelta, con altri lavoratori impegnati in altri appalti, in quanto la ragione aziendale ha portata dirimente: il ricorso ad altri criteri di selezione è necessariamente applicabile, infatti, allorquando ci si riferisca ad una generica riduzione di personale e non quando, appunto, il recesso trova la propria diretta giustificazione nell’appalto cessato.