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Ed. Novembre 2016

Cassazione: licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata

Con la sentenza 20218/2016  la Corte di Cassazione ha dichiarato legittima l’immediata risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro per assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi, senza avvertire il datore di lavoro della sua impossibilità di rendere la prestazione e di volere usufruire di ferie arretrate.

 

La Cassazione ricorda, nella sua sentenza, che “la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti non va operata in astratto, ma con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle singole mansioni, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo (Cass. 26 luglio 2011 n. 16283Cass. 1 marzo 2011 n. 5019Cass. 3 gennaio 2011 n. 35)”.

 

Come noto, la giusta causa ed il giustificato  motivo soggettivo del licenziamento costituiscono qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso.

 

Nella fattispecie, il lavoratore “non solo si è assentato dal lavoro senza giustificare l'assenza, ma ha fornito, al fine di giustificare la sua condotta, giustificazioni risultate non vere, circostanze queste che all'evidenza dimostravano la sua mancanza di buona fede e che erano idonee a ledere irrimediabilmente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, tenuto conto della sua elevata qualifica e della posizione da lui ricoperta”.