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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Maggio 2016

Cassazione: pensione e continuità lavorativa

Con sentenza n. 5052 del 15 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha ribadito che il raggiungimento del requisito soggettivo relativo all’anzianità di iscrizione assicurativa e contributiva non costituisce l’unico e sufficiente elemento utile a conseguire il diritto alla pensione di anzianità, poiché è ugualmente necessario che sia intervenuta anche la cessazione dell’attività lavorativa.

 

La Suprema Corte ha così evidenziato come non si possa acquisire il diritto alla pensione qualora vi sia una continuità di prestazione lavorativa, e quindi non sia presente una inoccupazione al momento della domanda di pensione di anzianità.

 

La decisione da continuità alla precedente giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 153 del 1969, la cessazione dell’attività lavorativa costituisce – ai pari del requisito del trentacinque anni di iscrizione assicurativa e del requisito contributivo – un elemento costitutivo del diritto alla pensione di anzianità.