Con sentenza n. 17921 del 12 settembre 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittimo il licenziamento comminato per mancato superamento del periodo di prova a carico di un lavoratore che abbia svolto in precedenza la stessa mansione con un contratto di collaborazione a progetto.
Nella motivazione la nullità del patto di prova è fondata sul fatto che la “sperimentazione” delle attitudini e della qualità professionale del dipendente era già avvenuta durante lo svolgimento di un precedente contratto di lavoro, sia pur nella forma di collaborazione a progetto.
La nullità del periodo di prova, peraltro, in un’azienda in tutela obbligatoria (fino a 15 dipendenti), comporta la tutela risarcitoria e non anche quella reintegratoria.