Con la sentenza 18422 depositata il 20 settembre 2016, la Corte di Cassazione ha affermato la nullità del regolamento di una cooperativa che contenga disposizioni derogatorie rispetto a trattamenti retributivi e a condizioni di lavoro previsti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, salve le competenze assembleari, attribuite dal primo comma, lett. d, e, f, di deliberazione di un piano di crisi aziendale o di un piano d’avviamento di nuova imprenditorialità.
La sentenza ribadisce che il regolamento, a pena di nullità, non può contenere disposizioni derogatorie in pejus per cui al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.