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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Marzo 2019

CCNL e retribuzione dei soci lavoratori

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4951 del 20.02.2019, si è pronunciata sulla corretta quantificazione della retribuzione dovuta al socio lavoratore di cooperativa ribadendo che deve essere assicurato un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi contrattuali previsti per analoghe mansioni dal CCNL di settore o della categoria affine, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Il principio è chiaramente fissato dall’art. 7 comma 4 del D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008 individuando in tal modo un parametro indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione stabiliti dall’art. 36 Cost. ed applicabili anche al lavoro dei soci di cooperativa.

 

Tale norma, che privilegia tale parametro “in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria”, attribuendovi un  riconoscimento legale, ad avviso della Suprema Corte, non comporta  alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale.

 

La fissazione di standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, e pertanto l’obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non impedisce di esercitare il diritto di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti.

 

Pertanto ogni società cooperativa potrà scegliere il contratto collettivo da applicare ma dovrà comunque assicurare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione.