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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Febbraio 2020

Cessione d'azienda: responsabilità solidale?

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 21 del dicembre 2019, ha ricordato e confermato che, anche nel caso della cessione d'azienda posta in essere in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti presentato e omologato prima della data del 1.01.2016,   vale la norma che esclude la responsabilità del cessionario di un'azienda (o di un ramo d'azienda), quando tale cessione avvenga nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis L.F., di un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67, c. 3, lett. d), L.F., o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio (l'unica eccezione a questa esenzione si ha nel caso della cessione attuata in frode ai crediti tributari).

 

Per il resto , l'art. 14 c. 1 D.lgs. 472/1997 stabilisce che il cessionario è responsabile in solido con il cedente, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione di quest'ultimo nei limiti del valore dell'azienda ceduta, per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, comprese quelle irrogate e contestate nel medesimo periodo, pur se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.