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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Giugno 2016

Cessione di un gruppo di lavoratori e trasferimento di ramo d’azienda

Si ha trasferimento di azienda o di ramo di essa anche quando il subentro del nuovo imprenditore al precedente ha come oggetto solo un gruppo coordinato di dipendenti purché dotati di particolari competenze e che siano stabilmente coordinati e organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili.

 

In tal caso il concetto di “azienda” ricorre anche se non c’è trasferimento di beni materiali e immateriali, contratti, crediti, debiti, ecc. perché comunque si è in presenza di una entità economica autonoma e organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conserva la sua identità.

 

Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7121 del 12 aprile 2016, ritenendo applicabile anche a tale fattispecie l’articolo 2112 del Codice civile: detto articolo sancisce la continuità del rapporto ed il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda o di ramo di essa.