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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Ottobre 2017

Coop edilizie ed Albo nazionale

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che il comitato per l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ai sensi dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ha predisposto l'Elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall'Albo nazionale dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2016 poiché prive dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o in quanto soggette alla gestione commissariale.

 

E’ consultabile anche l’Elenco degli enti cooperativi iscritti all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi aggiornato al 10 marzo 2017.

 

Ricordiamo che l' iscrizione all'Albo è facoltativa, ma è condizione indispensabile per l'ottenimento di contributi pubblici.

 

Ai sensi del comma 7, dell’art. 13 della legge n. 59/1992, all'albo possono essere iscritti le società cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro consorzi che siano disciplinati dai principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila;

b) abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;

c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci.

 

Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare l’Elenco delle cooperative iscritte all’Albo nazionale e di quelle radiate dall’Albo clicca qui