La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20646/2017 del 31.08.2017, ha stabilito che esiste intermediazione di manodopera, quando:
a) vi è mancanza di una struttura organizzativa della cooperativa destinata a coordinare le prestazioni dei soci in relazione all'attività oggetto dell'appalto;
b) l'espletamento da parte dei soci della cooperativa di mansioni estranee all'oggetto dell'appalto è di esclusiva competenza del committente;
c) esiste la soggezione dei soci della cooperativa al potere organizzativo e di controllo del committente.