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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Maggio 2016

Falso ideologico e responsabilità degli amministratori

Risponde di falsità ideologica in atto pubblico un amministratore che compia dichiarazioni non veritiere alla Camera di Commercio: è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15619 del 14 aprile 2016. Quando la comunicazione contiene una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, in caso di informazioni non veritiere, ne conseguono le responsabilità penali previste dalla legge.

 

Nella fattispecie, l’amministratrice di una società era imputata per il reato di falsità commessa dal privato in atto pubblico, previsto e punito dall’art. 483 Codice penale, poiché in una comunicazione indirizzata alla Camera di commercio  segnalava di avere assunto la carica di amministratore unico dell’impresa in luogo del precedente titolare, nonché di aver formalmente trascritto tale sostituzione sui libri contabili originali della società, mentre questi ultimi, in realtà, alla data della predetta comunicazione, erano  ancora in possesso dell’amministratore precedente.