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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Febbraio 2019

Gli obblighi di trasparenza e di pubblicitĂ 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017 è stata pubblicata la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 04/08/2017, n. 124), la quale, dal comma 125 al comma 129 dell’art. 1, prevede una serie di obblighi per le imprese, le associazioni, le Onlus e le fondazioni.

 

L’obiettivo è rendere pubbliche le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti superiori ad € 10.000.

 

Per le imprese, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente (si inizia quest’anno, con il bilancio chiuso al 31/12/2018), mentre le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS, sono tenute a pubblicare tali informazioni nei propri siti o portali digitali entro il 28 febbraio di ogni anno con riferimento alle informazioni riferite all'anno precedente (si inizia quest’anno, pubblicando entro il 28/2/2019 le informazioni riferite al 2018).

 

Il Consiglio di Stato in data 28/3/2018 ha emanato un parere interpretativo sull'applicazione di tali norme; inoltre, per quanto attiene alle associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS, lo scorso 11 gennaio, il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n. 2 dell'11.01.2019, in cui chiarisce una serie di questioni interpretative, esplicitando quindi quali sono gli obblighi previsti dalla normativa in esame.

 

Nella circolare, tra l’altro, il Ministero ha chiarito che per le cooperative sociali deve essere applicata la disciplina prevista per le imprese; le cooperative sociali saranno pertanto tenute ad adempiere agli obblighi previsti solo in sede di nota integrativa del bilancio, escludendo l'ulteriore obbligo, previsto per le Onlus, della pubblicazione dei medesimi dati anche sul sito Internet.

 

Per quanto attiene all'arco temporale di riferimento ed ai criteri di contabilizzazione da seguire, l'impiego da parte del legislatore del concetto di vantaggio economico ricevuto dalle pubbliche amministrazioni comporta la necessità conseguenziale di utilizzare il criterio contabile di cassa, sicché andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, comprese le risorse percepite a titolo di 5 per mille,indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.


Per quanto riguarda il limite di valore previsto dalla norma in € 10.000, al di sotto del quale nessun obbligo viene imposto, secondo la cricolare tale limite deve essere inteso in senso cumulativo e si deve riferire al totale dei vantaggi ricevuti, non alla singola erogazione.

 

Da ultimo, in data 8.01.2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile sul sito la nuova versione della tassonomia XBRL per la predisposizione dei bilanci ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese: la nuova tassonomia differisce dalla precedente versione solo con riferimento ai contenuti da riportare in nota integrativa.


In particolare, è stato introdotto il campo testuale dedicato proprio a questa informativa prevista dalla Legge annuale sul mercato e la concorrenza.

 

L'espresso riferimento ai cosiddetti incarichi retribuiti fa rientrare all'interno degli obblighi di comunicazione, anche quelle somme ricevute a titolo di corrispettivo, ossia in qualità di controprestazione a seguito dello scambio di beni o servizi.


Circa il tipo di informazione che dovrà essere fornita, occorre indicare:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; b) denominazione del soggetto erogante; c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); d) data di incasso; e) causale.

 

Attenzione: nel caso in cui tale obbligo comunicativo non fosse rispettato, il beneficiante dovrà provvedere alla restituzione delle somme ricevute entro 3 mesi dal deposito del bilancio!