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Ed. Giugno 2019

Impresa sociale: computo lavoratori svantaggiati, assetti proprietari e cariche sociali

La Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota n. 4096 del 3 maggio 2019, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito agli assetti proprietari e alle cariche sociali (rispettivamente art. 4 e art. 7 del Decreto Legislativo 117/2017) nelle imprese sociali.

 

Con nota n. 4097 del 3.05.2019, il Ministero del Lavoro ha anche chiarito i criteri di calcolo della percentuale che deve intercorrere tra lavoratori svantaggiati e normodotati nell’impresa sociale di cui al D. legislativo n. 112 del 2017.

 

Il riferimento è ai lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’articolo 2 comma 4 del d.lvo n. 112/2017 e s.m.i. ed alle modalità di calcolo della percentuale di cui al comma 5 del medesimo articolo, secondo cui l’impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone appartenenti alle citate categorie non inferiore al trenta per cento dei lavoratori , tenendo presente che ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori molto svantaggiati non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall’assunzione.

 

In passato, il competente Ministero si era pronunciato su quesiti di analogo tenore, riguardanti le cooperative sociali di tipo B) di cui alla legge n.381/1991.

 

Infatti, con l’interpello n. 17/2015, il Ministero ha chiarito che, nel caso delle cooperative sociali di tipo b) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 comma 1 della l. n.381/1991 e che ai sensi del successivo comma 2 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori dell’impresa, la determinazione di tale percentuale vada effettuata per teste e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi. Ciò, in considerazione che la ratio legis risiede nel creare opportunità lavorative per quelle persone che, proprio a causa della loro condizione di disagio psichico, fisico e sociale, trovano difficoltà all’inserimento nel mercato del lavoro, anche e soprattutto laddove si richieda loro una prestazione lavorativa a tempo pieno.

 

Inoltre, la circolare INPS n. 188 del 17.06.1994, riportando indicazioni fornite dal Ministero, aveva già affermato che, sempre con riferimento alle cooperative sociali di tipo B), le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori in parola cui ci si deve riferire per la determinazione dell'aliquota delle stesse.

 

Secondo il Ministero, anche se le categorie svantaggiate ex art. 2, comma 4, del d.lvo n.112/2017, non sono pienamente sovrapponibili con quelle di cui alla legge n.381/1991, la formulazione delle norme è molto simile e con finalità di inclusione sociale corrispondenti ad un’unica ratio.

Pertanto, sulla base delle valutazioni sopra effettuate, i suddetti criteri di computo dei lavoratori svantaggiati, già utilizzati con riferimento alle cooperative sociali, devono essere integralmente applicati con riferimento alle imprese sociali.