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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Ottobre 2018

Impresa sociale: un nuovo modello organizzativo per perseguire finalità di solidarietà sociale mantenendo la struttura e la forma d’impresa

Nell’ambito della recente riforma del Terzo Settore merita sicuramente un’attenzione particolare la disciplina giuridica dell’Impresa Sociale che tende a potenziare tale istituto il quale risale all’ormai lontano 2006 quando con il D. Lgs 24 marzo 2006 n. 155 è stata regolata nel nostro ordinamento interno quella particolare forma organizzata di attività economica esercitata “ … senza scopo di lucro … in via stabile e principale … volta allo scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale”.

 

Con il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 recante la nuova disciplina in materia di impresa sociale, integrato e corretto dalle disposizioni emanate con il D. Lgs. 20 luglio 2018 n. 95 (di cui abbiamo già anticipato alcuni argomenti di maggiore interesse nel precedente numero di Infolega), il legislatore ha voluto potenziare tale particolare forma di “fare impresa” nel sociale, individuando alcune prerogative di natura agevolativa, sia in relazione al reddito prodotto da tali organizzazioni d’impresa, sia dal lato dei potenziali soggetti sostenitori delle relative iniziative di  solidarietà sociale.

 

In via preliminare, per comprendere appieno tale particolare qualificazione giuridica, occorre evidenziare che la natura di impresa sociale può essere acquisita da tutta una serie di soggetti privati strutturalmente anche molto diversi fra di loro che vanno dagli Enti privati (i cd. enti non commerciali, fra cui associazioni, fondazioni, altre organizzazioni private, fra cui le Onlus) alle società costituite nelle forme tipiche del V libro del Codice Civile (ad esempio, le società a responsabilità limitata).

 

Ciò che conta è che tali soggetti privati (ne sono escluse le amministrazioni pubbliche, ma anche le società con un unico socio persona fisica e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche in via indiretta, l’erogazione di beni e di servizi in favore dei soli soci od associati) esercitino un’attività d’impresa in via stabile e principale, senza perseguire scopi di lucro, la quale rivesta un interesse generale e persegua finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando delle modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.

 

Per presunzione di legge, si precisa che per attività d’impresa esercitata “in via stabile e principale” si deve intendere quell’attività di interesse generale di cui all’articolo 2 del D. Lgs 112/2017 per la quale i ricavi conseguiti siano superiori al 70% dei ricavi complessivi conseguiti dall’impresa sociale. Le attività d’impresa considerate d’interesse generale sono davvero molteplici, spaziando dagli interventi e prestazioni sanitarie, socio sanitarie, all’educazione, istruzione e formazione professionale, dalla formazione universitaria e post universitaria, alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale, dalla cooperazione allo sviluppo, ai vari servizi finalizzati all’inserimento ovvero al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, dall’accoglienza umanitaria ed all’integrazione sociale dei migranti, all’agricoltura sociale ed agli alloggi sociali, etc..

 

La finalità non lucrativa viene garantita prevedendo da un lato la destinazione degli utili ed avanzi di gestione allo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio dell’impresa sociale e dall’altro lato vietando ogni possibile distribuzione indiretta di utili mediante l’individuazione di alcuni vincoli operativi che sono sostanzialmente derivati dalle disposizioni fiscali delle Onlus (divieto di corrispondere compensi non proporzionati all’attività svolta per gli amministratori, sindaci e soci; divieto di corrispondere ai lavoratori subordinati od autonomi retribuzioni o compensi che siano superiori al quaranta per cento rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi; divieto di remunerazione di strumenti finanziari non bancari oltre un limite predeterminato; divieto di acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; divieto di cedere beni o prestare servizi ai soci, amministratori, sindaci, e ad eventuali loro parenti ovvero parti correlate, a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle di mercato).

 

Al fine di promuovere l’utilizzo dell’impresa sociale da parte degli operatori economici privati che operano nei settori del sociale, il legislatore ha introdotto una particolare disciplina di favore che potremmo articolare in via di sintesi come segue: a) sul lato del reddito prodotto: completa detassazione (rectius, non concorrenza alla formazione del reddito imponibile) delle somme (ossia, gli utili e gli avanzi di gestione) destinate in sede di approvazione del bilancio annuale di esercizio ad una specifica riserva indivisibile da assumersi fiscalmente in sospensione d’imposta; parimenti, completa detassazione delle somme che sono destinate al pagamento del contributo ispettivo di cui all’art. 15 del D. Lgs 112/2017 ed altresì delle cd. variazioni fiscali di bilancio. In questo modo, pervenendosi, ad una sostanziale detassazione del reddito rinveniente dalle attività delle imprese sociali purché svolte in stretta conformità alle disposizioni di legge; b) sul lato dei soggetti sostenitori delle iniziative d’impresa realizzate dalle imprese sociali: riconoscendo alle persone fisiche una detrazione d’imposta pari al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più imprese sociali, fra cui le società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni; per i soggetti Ires, l’importo del 30% viene detassato. Per entrambi i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, viene previsto l’obbligo di mantenere l’investimento nel capitale sociale per almeno un quinquennio, a pena di decadenza dell’agevolazione fiscale.

 

Va, peraltro, sottolineato che le norme dianzi riepilogate di favore fiscale restano tuttora subordinate al via libera della Commissione europea che dovrà essere investita nel merito da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in aderenza al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per il contrasto agli aiuti di Stato.

 

Per quanto attiene infine alle cooperative sociali, va evidenziato che le medesime sono considerate, dall’art. 1 comma 4° del D. Lgs. 112/2017, di diritto imprese sociali, applicandosi, peraltro, la normativa prevista per le imprese sociali soltanto in quanto compatibile. Con questa affermazione il legislatore ha voluto riconoscere la specificità della cooperazione sociale che è regolata, in primis, da una norma propria e speciale che è la legge 8 novembre 1991 n. 391 e dalle disposizioni del codice civile in riferimento alla particolare natura di società cooperativa. In via subordinata ed in quanto comunque compatibili, troveranno applicazioni le nuove disposizioni relative all’impresa sociale e quelle, non espressamente derogate, del Codice del Terzo Settore.

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A cura di Gioacchino Dell’Olio