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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Novembre 2016

Lavoro intermittente: chiarimenti del Ministero

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad una richiesta di parere,  con la nota n. 18194 del 4 ottobre 2016, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo del contratto intermittente.

 

In particolare, è stato sottolineato che l’utilizzo di questa tipologia contrattuale è illegittima qualora ciò sia espressamente vietato dalle parti sociali nella contrattazione collettiva di categoria, così come previsto dall’articolo 13 del Decreto legislativo n. 81/2015 (il quale demanda al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente).

 

L’eventuale violazione delle clausole del CCNL espone l’impresa alla sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

 

In tali casi, resta comunque legittimo il ricorso al lavoro intermittente qualora l’attività oggetto dell’applicazione sia una di quelle previste dal RD 2657/1923 e sussistano i requisiti soggettivi (l’art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni).