La rivista Fisco e Tasse ha affrontato in un recente articolo il tema di cui all’oggetto.
Le collaborazioni coordinate e continuative sono un rapporto di prestazione di lavoro, disciplinato dall'art. 409 del codice di procedura civile, nel quale il prestatore di lavoro fornisce un’opera alle condizione stabilite dal contratto secondo le regole previste dall'art. 2224 del codice civile.
Questo istituto è ancora in vigore, mentre è stata abolita dal Jobs act la collaborazione a progetto, con l’intento di porre un freno al fenomeno del lavoro irregolare rappresentato da contratti di collaborazione che in realtà nascondevano rapporti di lavoro subordinato in cui il prestatore di lavoro non aveva alcuna autonomia ma svolgeva spesso le stesse mansioni dei lavoratori dipendenti, senza le dovute garanzie contributive e sociali.
All'art. 15 il Jobs act afferma che :"La collaborazione si intende coordinata quando nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalla parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa".
Nel contratto – e nella realtà dei fatti – perciò deve essere chiara l'autonomia del lavoratore nell'organizzare la propria opera (dai tempi di lavoro, al luogo, alle modalità).
Quindi, in caso di visita ispettiva, se non si riscontra questa autonomia e il lavoro è organizzato ovvero diretto dal committente, il rapporto di lavoro viene immediatamente ed automaticamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con conseguente pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dovute dalla data dell'inizio della prestazione e pesanti sanzioni amministrative.