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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Maggio 2013

Le cooperative tra professionisti: un'interessante novità!

Anche coloro che sono iscritti ad Albi o Ordini professionali potranno esercitare la loro attività professionale in forma societaria (articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, meglio nota come “legge di stabilità 2012”, modificato dall’articolo 9-bis del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

 

Già avevamo parlato (vedi prima pagina di Infolega, marzo 2013) della recente entrata in vigore della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", la quale consente a chi svolge attività che “non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi" di esercitarle anche in forma associata o societaria.

 

Ma anche i professionisti “ordinisti” potranno ora costituire società semplici, società di persone (società in nome collettivo o società in accomandita semplice), società di capitali (società per azioni e a responsabilità limitata) e società cooperative.

 

Con il decreto 8 febbraio 2013, n. 34 è stato infatti approvato il Regolamento previsto dall’articolo 10, comma 10 della Legge sopra citata, che ne consente il concreto avvio.

Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della legge 183/2011: si salvaguardano cioè le associazioni tra professionisti e le società già operanti (società di avvocati e società di ingegneria), nel senso che ad esse non si applica in alcun modo la nuova disciplina.

 

Occorrono precise condizioni affinché una società possa qualificarsi come società tra professionisti ed inserire tale dizione nella denominazione sociale.

L’atto costitutivo deve contemplare:

a)         l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;

b)         l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento (ma in ogni caso il numero dei soci professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci ed il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi); 

c)         i criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;

d)      la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

e)         l’esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

La centralità del socio professionista nello svolgimento dell’oggetto sociale è valorizzata dalla scelta del Legislatore di lasciare all’utente la designazione del socio professionista: solo in mancanza di tale designazione la cooperativa potrà scegliere il professionista cui affidare l’incarico e, in ogni caso, dovrà previamente comunicarne il nominativo al cliente, il quale – evidentemente - potrebbe anche non accettarlo ed imporre alla società la proposizione di un nuovo socio.

Il Regolamento (decreto 8 febbraio 2013, n. 34) stabilisce che già al momento del primo contatto con il cliente, la società professionale deve fornirgli, anche tramite il socio professionista, determinate informazioni:

  • sul suo diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti (a tal fine, la società professionale deve consegnare al cliente l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento);
  • sulla possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
  • sulla esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.

La prova dell’adempimento dei suddetti obblighi di informazione ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

Il Regolamento, nel precisare la nozione di STP, afferma che essa ha “ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico” (articolo 1).

 

Pertanto le società tra professionisti possono essere costituite anche per l'esercizio di più attività professionali: potranno essere in grado di erogare servizi complessi, tali da richiedere l’apporto di più figure professionali. In tal caso, l’oggetto sociale dovrà contenere la definizione di attività multidisciplinari di natura intellettuale, organizzativa e logistica, in modo tale da offrire al cliente – con il reciproco apporto di attività di più professionisti con diversa abilitazione - un servizio complesso.

Uno degli aspetti per i quali l’articolo 10 rinvia al Regolamento ministeriale è il divieto per il socio di partecipare a più società professionali. Si dispone infatti che la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

Secondo l’articolo 6 del Regolamento tale incompatibilità si deve rispettare anche nel caso della società multidisciplinare e per tutta la durata della iscrizione della società all’ordine di appartenenza. Qualora il socio receda, venga escluso o trasferisca l’intera partecipazione alla STP il regime di incompatibilità viene meno. 

Il Regolamento precisa poi che il socio per finalità d’investimento può far parte di una società professionale solo quando: a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta (costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali); b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. Tali incompatibilità si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d’investimento di una società professionale.

Non è ancora chiaro se il divieto di partecipare a più STP investa solo i soci professionisti o anche la figura dei soci investitori. In quest’ultimo caso, sarebbe un ulteriore colpo al ruolo che tale categoria di soci potrebbe svolgere in favore delle STP. Non si comprende infatti, soprattutto se si volge lo sguardo agli investitori istituzionali, perché i soci finanziatori non possano partecipare al capitale di diverse STP. La scelta di attribuire loro fino ad un terzo dei voti esprimibili in assemblea è già un limite molto importante.

 

Anche allo scopo di verificare la condizione dell’incompatibilità, il Regolamento stabilisce che la STP debba iscriversi nel Registro delle Imprese, nella sezione speciale istituita ai sensi dell’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (articolo 7).

La STP si deve iscrivere all’Ordine professionale di riferimento, in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Correttamente si precisa che la società multidisciplinare debba iscriversi presso l’albo o il registro relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo (articolo 8). Ciò, tuttavia, non esclude che i soci possano rinunciare ad identificare un’attività prevalente ed iscriversi così a più Albi o registri con i relativi regimi concorrenti.

Il Regolamento stabilisce che, ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell’ordine o collegio al quale è iscritto,  la società professionale risponda disciplinarmente delle violazioni delle stesse norme deontologiche dell’ordine al quale risulti iscritta. Se la violazione deontologica commessa dal singolo socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

Segnalo infine che, tra i primi, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, con la Circolare del 22 aprile 2013, n. 1092, Prot. n. 0004364/U/24, ha fornito ai propri Consigli Provinciali le prime indicazioni operative sulle modalità di applicazione delle nuove regole:

(http://www.consulentidellavoro.it/pdf/CNO/Circolare_CNO_n.1092_STP.pdf)