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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Marzo 2018

Legge annuale per il mercato e la concorrenza: dubbi e chiarimenti

La Legge 4 agosto 2017 n.124 ( c.d. legge concorrenza) all’art.1, commi 125-129 configura, come noto, una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche amministrazioni o con altri soggetti pubblici.

 

Tra i destinatari dell’obbligo sono tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS, quindi anche le cooperative sociali.

 

I soggetti sopra indicati sono tenuti a pubblicare, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere superiori ad € 10.000,00.

 

Poiché il comma 125 della disposizione in esame stabilisce che l’obbligo di pubblicità e trasparenza decorre dall’anno 2018, era sorto il dubbio in ordine all’effettiva decorrenza di tale adempimento obbligatorio, anche alla luce della nota del 13 febbraio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale si prevedeva come termine ultimo per la pubblicazione sui siti quello del 28 febbraio 2018.

 

Successivamente (23/2/2018) il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato una nota secondo la quale costituiscono oggetto dell’obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018, la cui pubblicità e trasparenza dovrà quindi essere assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019.

 

In essa si legge testualmente: “deve essere tenuto distinto il profilo riguardante l’oggetto dell’obbligo ( la pubblicità degli importi ricevuti) da quello attinente al termine fissato per il suo adempimento ( 28 febbraio di ogni anno). Alla luce di questa considerazione, si deve ritenere che costituiscono oggetto dell’obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dall’1 gennaio 2018, la cui pubblicità e trasparenza dovrà essere assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019. Una diversa interpretazione, secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge. Non può inoltre trascurarsi la considerazione che la disposizione in commento necessita di ulteriori esplicitazioni, atte a chiarire l’esatto contenuto dell’obbligo di pubblicità e delle relative modalità di adempimento, al fine di porre in condizione i soggetti obbligati di poter adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative”.