E’ ammessa la costituzione di una società multidisciplinare, anche in forma cooperativa, anche per la professione forense se gli avvocati iscritti all’albo hanno almeno due terzi del capitale e la maggioranza nell’organo di gestione, mentre fino all’avvento della nuova disciplina - entrata in vigore il 1° gennaio 2018 - l’esercizio in forma associata era consentito solo ai soci in possesso del titolo di avvocato.
E’ quanto stabilito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19282/2018 del 22 maggio 2018, pubblicata il 19 luglio 2018.
Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’art. 4-bis della legge n. 247/2012 nella versione riformata:
1. l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
2. nelle società tra avvocati:
a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;
b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sopra citata sentenza, hanno rilevato che l'articolo 4-bis appena richiamato, ha carattere speciale e prevale sulle precedenti disposizioni in materia, per cui non è più consentito soltanto come unico modello societario quello della società di avvocati (regolato dalle leggi sulla società in nome collettivo), ma - a decorrere dal 1° gennaio 2018– è ammessa la costituzione di società di persone, società di capitali e cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo o avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni e l'organo di gestione sia formato da soli soci e, nella maggioranza, da soci avvocati.