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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Ottobre 2018

Legittima una cooperativa tra avvocati

E’ ammessa la costituzione di una società multidisciplinare, anche in forma cooperativa, anche per la professione forense se gli avvocati iscritti all’albo hanno almeno due terzi del capitale e la maggioranza nell’organo di gestione, mentre fino all’avvento della nuova disciplina - entrata in vigore il 1° gennaio 2018 - l’esercizio in forma associata era consentito solo ai soci in possesso del titolo di avvocato.

 

E’ quanto stabilito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19282/2018 del 22 maggio 2018, pubblicata il 19 luglio 2018.

 

Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’art. 4-bis della legge n. 247/2012 nella versione riformata:

1. l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

2. nelle società tra avvocati:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;

b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;

c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sopra citata sentenza, hanno rilevato che l'articolo 4-bis appena richiamato, ha carattere speciale e prevale sulle precedenti disposizioni in materia, per cui  non è più consentito soltanto come unico modello societario quello della società di avvocati (regolato dalle leggi sulla società in nome collettivo), ma - a decorrere dal 1° gennaio 2018– è ammessa la costituzione di società di persone, società di capitali e cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo o avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni e l'organo di gestione sia formato da soli soci e, nella maggioranza, da soci avvocati.