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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Marzo 2019

Licenziamento del lavoratore per assenza al corso sulla sicurezza

Così come esiste un obbligo, penalmente sanzionato, per il datore di lavoro nell'assicurare che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, la legge stabilisce anche che i lavoratori devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro esposte agli effetti di loro azioni o omissioni, in conformità a formazione, istruzioni e mezzi ricevuti dal datore di lavoro.

 

La sentenza della Cassazione Civile 7.01.2019, n. 138  ha confermato la legittimità del licenziamento per la ripetuta assenza ingiustificata del lavoratore dai corsi obbligatori organizzati dall'azienda.


Infatti, per la Suprema Corte, in capo al lavoratore esiste un obbligo, al riguardo, di natura penale e contrattuale, il cui mancato rispetto costituisce una mancanza di diligenza e fedeltà, una violazione delle regole di correttezza e buona fede  tale da pregiudicare in via definitiva il vincolo fiduciario tra il lavoratore e la società.


Nella fattispecie particolare esisteva anche la contestazione della recidiva, in riferimento a due analoghi episodi già imputati al lavoratore e puniti con una meno drastica sospensione dal lavoro: considerata perciò la condotta recidiva del dipendente, il vincolo di fiducia è stato irrimediabilmente compromesso rendendo proporzionata e non eccessiva la sanzione inflitta.