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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Agosto 2019

Licenziamento e codatorialità

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3899 dell’11.02.2019, ha fornito indicazioni in merito agli obblighi contributivi e assicurativi in caso di codatorialità.

 

Come noto, la codatorialità è un istituto introdotto nell’ordinamento giuridico con la disciplina del contratto di rete e del distacco (art. 30, c. 4-ter D.Lgs. 276/2003) e si presenta come una contitolarità dei rapporti di lavoro (diversa dall’assunzione congiunta) che determina una frammentazione del rapporto di lavoro.

 

Nasce all’esigenza di costituire un vero e proprio sistema di attività trasversali, utile particolarmente alle piccole e medie imprese per crescere e rafforzare la propria competitività.


Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva accertato la sussistenza della codatorialità sulla base di due dati essenziali: l’aver prestato la propria attività in favore di tutte le società convenute e l’aver osservato le direttive provenienti dai diversi soggetti; dopo aver appurato l’illegittimità del licenziamento, la Corte d'Appello ha condannato le convenute, a norma dell’art. 18, L. 300/1970, sia al reintegro nel posto di lavoro, sia al pagamento in solido tra loro di un’indennità risarcitoria.


La pronuncia è stata impugnata in Cassazione dalle aziende, visto che non erano stati adeguatamente provati gli elementi sintomatici, quali il contratto di rete, il distacco del lavoratore nell’interesse del beneficiario, un diverso datore di lavoro e il contratto di somministrazione, ma la Cassazione ha respinto il ricorso e ha ritenuto la codatorialità di fatto esistente, facendo riferimento “a una concezione realistica del rapporto di lavoro, superando così ogni schema predefinito e, ammettendone da un lato l’esistenza e dall’altro il sorgere automatico di un adempimento in solido, a carico di tutti i datori, degli obblighi contributivi ed assicurativi”.

 

Per la Corte sono elementi sufficienti l’erogazione della prestazione lavorativa in modo indifferenziato e contemporaneo ai predetti datori, senza poter distinguere quale parte del lavoro sia svolta nell’interesse dell’uno o degli altri.