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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Maggio 2017

Nuovi tassi di interessi su prestito da soci e dividendi; soglia di deducibilità degli interessi sul prestito

 

La Cassa Depositi e Prestiti ha reso nota l’emissione, a decorrere dal 20 aprile 2017, di una nuova serie di buoni postali fruttiferi ordinari.

 

Il tasso di interesse massimo dei buoni postali fruttiferi viene innalzato, rispetto alla precedente emissione (0,60 per cento), al 2,50 per cento. Ne consegue che anche il tasso massimo di interesse erogabile dalle cooperative sul prestito da soci persone fisiche, nonché quello relativo al dividendo, aumentano al 5,00 per cento. Aumenta anche, rispetto alla precedente emissione, il tasso di interesse minimo dei buoni postali fruttiferi, che viene fissato nella misura dello 0,05 per cento. Di conseguenza, anche il limite deducibile degli interessi sul prestito da soci persone fisiche aumenta allo 0,95% (0,05 % dei buoni postali fruttiferi + 0,90).

 

Ecco di seguito una tabella riassuntiva dei tassi massimo e minimo dei buoni fruttiferi postali, delle relative soglie massime di interesse e di dividendo erogabili dalle cooperative, nonché delle soglie di deducibilità degli interessi sul prestito sociale nei vari periodi nel corso del 2016 e del 2017.

 

tabella.jpg

 

 

Come sopra detto, il provvedimento in oggetto è già in vigore dal 20 aprile 2017.

 

Conseguentemente:

• per quanto riguarda il prestito da soci, da tale data, gli interessi non potranno essere conteggiati in misura superiore al  5,00 per cento;

• per quanto riguarda la corresponsione dei dividendi, a partire dalla data del 20 aprile 2017, l’assemblea ordinaria dei soci, in sede di destinazione dell’utile di esercizio, potrà deliberare una remunerazione massima fino al 5,00% del capitale sociale versato “pro rata temporis”, fino alla data di chiusura dell’esercizio , ed eventualmente rivalutato ex art. 7 L.59/92.

 

Naturalmente per i dividendi deliberati dal 18 febbraio 2016 al 19 aprile 2017, ancorché pagati o accreditati successivamente, può essere mantenuto il precedente limite massimo del 3,10%.

Ricordo anche che il comma 6, art.4, L. 31 gennaio 1992, n.59 prevede la possibilità di una ulteriore maggiorazione, in misura non superiore al 2%, della remunerazione del capitale sociale dei soci sovventori, mentre il comma 7, art.5, L. 59/92 stabilisce che ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione del proprio capitale investito maggiorata del 2%.

Ricordo infine che, ai sensi dell’art.7, L.59/92, una ulteriore quota degli utili di esercizio può essere destinata alla rivalutazione gratuita dell’importo versato ed eventualmente già rivalutato delle quote e delle azioni dei soci cooperatori e sovventori, nella misura massima annualmente stabilita dall’Istat.

Sia nel caso della maggiorazione fino al 2% (per sovventori e azionisti di partecipazione) che nel caso della rivalutazione gratuita (per sovventori e per quote ed azioni dei soci cooperatori) questi vanno sempre applicati sul capitale sottoscritto e versato “pro rata temporis”, fino alla data di chiusura dell’esercizio.