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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Febbraio 2018

Organo amministrativo delle cooperative:novita' importanti!

In virtù dell’articolo 1, comma 936, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), all’articolo 2542 del codice civile, dopo il primo comma è stato inserito il seguente: «L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma ».

 

In pratica, ne consegue che:

-          per tutte le cooperative è impossibile la nomina di un amministratore unico, e si deve optare per un consiglio di amministratore composto da almeno tre membri;

-          anche nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (cioè quelle che possono fare rinvio alle norme sulle s.r.l.) “gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica”: ciò non significa che non possano essere rinnovati alla loro scadenza, ma non è possibile che la nomina avvenga per una durata superiore a tre esercizi o illimitata, senza scadenza (“sino a revoca”).

 

Si tratta di regole già entrate in vigore dal 1° gennaio 2018, in quanto la norma non prevede un periodo transitorio.

 

Ne consegue che le cooperative con amministratore unico o con amministrazione a due membri o anche con un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato si trovino in condizione di irregolarità. Tale condizione va superata convocando, a cura degli amministratori, l’Assemblea con all’ordine del giorno la sostituzione degli amministratori decaduti.

 

Con quali tempi? I più brevi possibili, tenendo presente che, ai sensi dell’art. 2631 cod. civ. “ gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci”.

Alla luce di quanto sopra, come già segnalato con nostre circolari alle cooperative associate, è assolutamente opportuno che l’assemblea sia convocata entro la fine del mese di gennaio 2018 o, per chi ancora non avesse provveduto, senza ulteriore indugio.

Va da sé che, nelle assemblee suddette si possano anche trattare eventuali altri argomenti.

 

Per quanto riguarda infine gli statuti vigenti, è stato chiarito che si debba procedere a modificarli solo nel caso in cui lo statuto preveda esclusivamente ed unicamente l’amministratore unico come organo amministrativo e/o la nomina dell’organo amministrativo a tempo indeterminato. Qualora, invece, tali meccanismi o istituti siano previsti in concorrenza o in alternativa ad altri (forma collegiale del CDA, nomina a tempo determinato), la modifica statutaria non sarà immediatamente necessaria essendo comunque possibile alla cooperativa adottare il comportamento imposto dalla nuova norma, ma potrà essere effettuata nei tempi che la cooperativa riterrà opportuni, magari quando dovesse procedere a modifiche statutarie anche per altre ragioni.

 

Segnaliamo sull'argomento anche

-          la nota dell’Alleanza delle Cooperative Italiane

-          lo studio  n. 9-2018/I del Consiglio Nazionale del Notariato