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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Novembre 2018

Prestito sociale: lo stato dell'arte

Il prestito sociale è un'importante fonte di finanziamento per le cooperative e consiste nell'apporto, da parte dei soci, di capitali rimborsabili. Per poter essere attuato, il prestito soci deve essere previsto dallo Statuto il quale ne definisce le modalità di raccolta e di impiego, nonché la natura fruttifera o infruttifera.


In caso di finanziamenti fruttiferi, le somme erogate ai soci a titolo di interesse sono soggette a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% purché siano rispettate le condizioni di cui all'art. 13 D.P.R. 601/1973, ovvero:


- i versamenti e le trattenute devono essere effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale;


- il prestito non superi, per ciascun socio, l'ammontare massimo stabilito da apposito decreto ogni 3 anni.

Per il triennio 2016-2018, i limiti risultano essere i seguenti:


. per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per i soci delle cooperative di produzione e lavoro, nonché per i soci delle cooperative edilizie di abitazione: € 73.054,21 (nel triennio 2013-2015, pari a € 72.187,32);


. per i soci delle altre cooperative: € 36.527,10 (nel triennio 2013-2015, pari a € 36.093,66);


- gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi maggiorata di due punti e mezzo. In ogni caso, come previsto dal c. 465 della L. 30.12.2004, n. 311, gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi, alle condizioni previste dall'art. 13 del D.P.R. 601/1973, “sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 0,90”.


Con la legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), il legislatore ha previsto alcune novità con riferimento al prestito sociale nelle cooperative; in particolare, il c. 238 prevede l'obbligo, per le società cooperative che ricorrono al prestito sociale, di impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale. Le somme, ad esempio, non possono essere utilizzate per svolgere investimenti finanziari.


Inoltre, come disposto dal successivo c. 239, l'art. 2467 del C.C., che prevede la postergazione dei finanziamenti soci, non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale; questa previsione rappresenta un vantaggio per i soci che hanno finanziato la loro cooperativa poiché, in caso di liquidazione, non è necessario aspettare il preventivo soddisfacimento di tutti gli altri creditori, anche chirografari, prima di ottenere la restituzione delle somme versate.


La disapplicazione dell'art. 2467 rende inapplicabile anche la norma che prevede che i finanziamenti restituiti nell'anno precedente al fallimento (o alla liquidazione coatta amministrativa, per le cooperative) debbano essere riversati alla cooperativa.


Un aspetto particolare dei prestiti alle coop riguarda la questione del “costo ammortizzato” di cui al nuovo punto 8) dell'art. 2426 del C.C., secondo cui i crediti e i debiti devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. Il nuovo criterio di valutazione basato sul costo ammortizzato si dovrebbe applicare anche ai prestiti sociali. Tuttavia, l'applicazione presenta criticità: se il prestito è a tempo indeterminato, manca l'elemento temporale per la relativa determinazione. Si ricorda che le cooperative di piccole dimensioni ex art. 2435-bis C.C. possono non applicare il criterio del costo ammortizzato.

 

(articolo tratto da: Sistema RATIO)