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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Giugno 2019

PubblicitĂ  e trasparenza sui contributi pubblici: il regime definitivo

Facendo seguito all’ultimo nostro precedente articolo sull’argomento, facciamo il punto aggiornato della situazione dopo l’ultima versione del c.d. “Decreto crescita”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/4/2019.

L’art. 35 del predetto Decreto, infatti, ha rivisitato integralmente la disciplina contenuta nei commi 125 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 124/2017.

 

Entro il 30 giugno di ogni anno sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, di valore non inferiore a 10.000 euro e non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni, i seguenti soggetti:

  • le associazioni di tutela ambientale di cui all’art. 13 della L. 349/1986;
  • le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all’art. 137 del Codice del consumo;
  • le associazioni, fondazioni e ogni soggetto che abbia assunto la qualifica di Onlus1;
  • le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D. Lgs. n. 286/1998.

 

Sono invece tenuti a pubblicare in nota integrativa al proprio bilancio le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, di valore non inferiore a 10.000 euro e non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni, i seguenti soggetti:

  • i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, cioè i soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese; i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa (es. bilancio delle micro-imprese), assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet; le imprese sociali costituite in forma societaria devono applicare queste ultime previsioni, indirizzate alle imprese.

 

In ogni caso, come abbiamo visto, nessuno è tenuto a pubblicare informazioni relative a tutte le “… sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti …” dalle pubbliche amministrazioni, bensì solo quelle relative a prestazioni che rappresentano, in concreto, un vantaggio per gli enti interessati e che non derivano da rapporti sinallagmatici gestiti secondo le regole del mercato, come le vendite e le prestazioni che fanno parte dell’attività d’impresa (comprese le partecipazioni agli appalti).

 

Importanti novità riguardano il regime sanzionatorio, che entrerà in vigore “a partire dal 1° gennaio 2020”: il nuovo comma 125-ter precisa che l’inosservanza degli obblighi di trasparenza comporta sanzioni sia per i soggetti di cui al comma 125 (associazioni, fondazioni, Onlus e cooperative sociali), sia per quelli di cui al comma 125-bis (imprese); inoltre, recependo anche le osservazioni pervenute dai vari ordini professionali e dal movimento cooperativo, è stato notevolmente ridimensionato il regime sanzionatorio rispetto a quello sproporzionato precedentemente previsto. Il nuovo comma 125-ter infatti stabilisce che la sanzione in caso di inosservanza degli obblighi è pari all’1 per cento degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro e solo qualora l’inosservanza perduri oppure il pagamento della sanzione non avvenga entro il termine fissato per l’ottemperanza, il comportamento è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ricevute entro i successivi tre mesi.