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Ed. Marzo 2018

Quesiti in materia di cooperative sociali

Successivamente all'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 112 e n. 117 del 2017, rispettivamente recanti la revisione della disciplina in materia di impresa sociale e il Codice del Terzo settore, sono pervenuti al Ministero del Lavoro alcuni quesiti volti ad ottenere l'interpretazione corretta su tematiche generali o questioni operative relative alle cooperative sociali, enti del Terzo settore che hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del d.lgs. n. 112/2017.

 

Si riportano di seguito le principali questioni prospettate, e le relative risposte, fornite dal Ministero, con una nota del 22 febbraio 2018.

 

1) Applicabilità alle cooperative sociali degli obblighi di redazione del bilancio sociale.

 

L'articolo 14 comma 1 del Codice del Terzo settore prevede in capo agli Enti del terzo settore aventi ricavi superiori ad 1 milione di euro l'obbligo di redazione del bilancio sociale, di deposito dello stesso presso il Registro unico nazionale del Terzo settore nonché di pubblicazione del medesimo sul proprio sito internet. Ciò vale anche per le coop sociali?

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del d.lgs. n.112/2017, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 "acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali"; ad esse e ai loro consorzi le disposizioni del decreto in parola "si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili" con essa.

Pertanto, in linea generale, il Codice del Terzo settore prevede l'applicazione delle proprie disposizioni alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare (come le cooperative sociali), solo ove non derogate ed in quanto compatibili con le specifiche discipline.

Ad avviso del Ministero, l'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale appare effetto giuridico della qualificazione delle cooperative sociali quale impresa sociale (qualifica attribuita ex lege), considerato che non emerge alcun profilo di incompatibilità tra l'obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale e la natura di cooperativa sociale.

Pertanto, è applicabile a tutte le cooperative sociali l'obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale che l'articolo 9, comma 2 del d.lgs. n.112/2017 impone alla generalità delle imprese sociali.

La nota ministeriale sottolinea come ciò sia in linea con i principi direttivi della riforma del Terzo settore, che pongono in primo piano i canoni della trasparenza e della rendicontazione, a tutela dell’affidamento della generalità dei cittadini, e il bilancio sociale è lo strumento principale per l'effettiva attuazione di questi principi, in considerazione della sua funzione principale, di rappresentare la gestione globale svolta in un arco temporale ben definito da un’organizzazione, in modo da consentire a tutti gli interlocutori di esprimere un giudizio consapevole e fondato.

Con riferimento al profilo temporale di applicazione della norma, la redazione del bilancio sociale, secondo l'articolo 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017 deve avvenire nel rispetto di linee guida da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Va ricordato inoltre che la conformità alle linee guida ministeriali è destinata a rappresentare un elemento pregnante, ove si consideri che l'organo di controllo interno dell'ente dovrà fornirne specifica attestazione (ai sensi del successivo articolo 10, comma 3). Pertanto, dice il Ministero, “fino all’emanazione delle linee guida in parola, si deve ritenere che l'adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumano carattere facoltativo, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo regionale, impongono alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale”.

 

2) Chiarimenti sul rapporto tra l’art. 2 del d.lgs. 112/2017- che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali - e la disciplina particolare in materia di cooperative sociali.

 

Sono stati chiesti chiarimenti sul rapporto tra l'articolo 2 del decreto n. 112/2017 - che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali e la disciplina particolare in materia di cooperative sociali con riferimento al novero delle attività di interesse generale che le cooperative sociali sono legittimate a svolgere. In particolare è stato richiesto di chiarire se le cooperative sociali possano continuare a svolgere attività di accoglienza e integrazione sociale dei migranti.

In proposito, precisa il Ministero, deve ritenersi che in ossequio al criterio della prevalenza della disciplina particolare su quella generale, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'ambito delle attività (secondo il dettato dell'articolo 1 comma 4 del d.lgs. 112/2017) debba intendersi individuato dall'articolo 1, comma 1 della legge n.381/1991.

Peraltro l'estensione dell'ambito della lettera a) di tale articolo viene al contempo modificata in senso additivo (dall’art. 17, comma 1,del d.lgs. n.112/2017) attraverso l'inclusione delle attività di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del medesimo decreto 112/2017.

Ne consegue che ai tradizionali ambiti di interventi delle cooperative sociali si devono aggiungere quelli riguardanti:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate di cui al comma 4 del medesimo articolo 2.

L'ampliamento introdotto dall'articolo 17, comma 1 consente in tal modo di attualizzare, nell'ottica additiva sopra richiamata, la generica formulazione di "servizi socio-sanitari ed educativi", contenuta nella legge n.381/1991, all'evoluzione normativa susseguente alla stessa, riconducendola agli ambiti delineati dalle disposizioni inserite nel testo modificato.

Resta beninteso salva ed impregiudicata la possibilità, per le cooperative sociali, di svolgere ulteriori attività di interesse generale, in virtù di espresse previsioni normative contenute nell'ordinamento vigente: gli esempi che fa la nota ministeriale sono quello dell'articolo 2 della legge n.141/2015, recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" che, dopo aver fornito al comma 1 la definizione di agricoltura sociale, al successivo comma 4 prevede che le relative attività essere possono essere esercitate dalle cooperative sociali (fermo restando il rispetto dei requisiti ivi previsti), e quello relativo alla riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del d.lgs. n. 112/2017, art.2, comma 1, lettera v), alla luce della previsione contenuta nell'articolo 48 del d.lgs. n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia) che annovera le cooperative sociali tra i soggetti assegnatari dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

 

3) Applicabilità alle cooperative sociali dell’articolo 10 comma 1 del d.lgs. 112/2017, relativo all’obbligo di nomina dei sindaci.

 

Riguardo all’applicabilità alle cooperative sociali dell’obbligo di nominare uno o più sindaci all’atto della costituzione dell'ente, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del d.lgs. 112/2017, il Ministero chiarisce che non si ritengono applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all'articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, considerato che la materia trova già una sua specifica trattazione nella disciplina delle cooperative; pertanto le norme dettate in materia dal codice civile agli articoli 2543 e 2477 possono ritenersi prevalenti rispetto alla disciplina generale dettata per le imprese sociali, posto che ai sensi dell’articolo 1 comma 4 del decreto legislativo sopra citato, “…Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili …”.