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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Giugno 2016

Reddito dei Soci di cooperativa artigiana

Con la circolare n. 20/E/2016 l’Agenzia delle Entrate, nel dare disposizioni interpretative sulle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 in materia fiscale, è intervenuta anche sulla qualificazione del reddito per soci delle cooperative artigiane.

 

Il comma 114 della legge (n. 208/2015) stabilisce che “Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”.

 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il generico richiamo all’articolo 50 del Tuir induce a ritenere che il reddito dei lavoratori soci delle cooperative artigiane rientri tra quelli di cui alla lett. a) del predetto articolo 50 del TUIR, che disciplina i compensi erogati ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca.

 

Pertanto, il reddito dei soci di una cooperativa artigiana è assimilabile a quello di lavoro dipendente entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento.

Ne deriva che agli stessi è consentito di fruire delle detrazioni per il lavoro dipendente, di ricevere un cedolino paga e di utilizzare l’assistenza fiscale.