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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Dicembre 2016

Reintegra in presenza di "tutele crescenti": recenti sentenze

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 16/9/2016, ha esaminato il caso del licenziamento di un lavoratore assunto in vigenza del decreto legislativo n. 23/2015 (“Jobs Act”) ma licenziato per mancato superamento del periodo di prova. Il Tribunale ha così deciso: poiché la prova non risultava da atto scritto, il recesso non poteva essere considerato “ad nutum” e, di conseguenza, avrebbe dovuto  essere ricondotto ad un ordinario licenziamento soggetto alla verifica della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo. Mancando però le motivazioni, e non potendosi così procedere alla verifica della effettiva ragione, il licenziamento è stato ricondotto alla previsione dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 23/2015 (reintegra e risarcimento del danno) per insussistenza del fatto materiale contestato.

 

Analoga decisione è stata adottata dal Tribunale di Milano (sentenza del 5 ottobre 2016), il quale ha deciso in ordine al licenziamento per asserita  giusta causa di un lavoratore assunto nel settembre  2015. Secondo i giudici, non avendo il datore di lavoro dimostrato in giudizio la sussistenza della giusta causa, ci si trovava di fronte alla “manifesta insussistenza del fatto materiale” dalla quale discende l’applicazione dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 23/2015 (reintegra e risarcimento del danno).

 

Si coglie l’occasione per segnalare che, con sentenza n. 22653 dell’8 novembre 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che il calcolo dell’organico ai fini della applicazione della tutela reale in caso di licenziamento ex art. 18 non deve far riferimento al personale dipendente al momento del recesso, ma deve riferirsi alla “normale occupazione” misurata su un arco temporale antecedente congruo, variando da impresa ad impresa, ed estendendosi fino ad un anno.