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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Dicembre 2017

Responsabilità ed obblighi del proprietario del macchinario

Con sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, 15 settembre 2017, n. 42288 sono stati fissati alcuni importanti principi relativi alle responsabilità sulla sicurezza di una macchina.

 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il proprietario del macchinario utilizzato ha l'obbligo di accertarsi che quest'ultimo sia sicuro e idoneo all'uso, rispondendo, in caso di omessa verifica, dei danni subiti dai lavoratori in conseguenza dei difetti dell'apparecchiatura, a prescindere dall'eventuale configurabilità di autonome, concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore.

 

Pertanto, qualora venga posta a disposizione del lavoratore una macchina che, per vizi di costruzione, possa costituire fonte di danno alle persone, senza avere specificamente accertato che il costruttore abbia sottoposto l'apparecchiatura a tutti i controlli rilevanti per verificarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non vale ad escludere la responsabilità del proprietario l'affidamento sull'osservanza, da parte del costruttore, delle regole della migliore tecnica. 

 

In definitiva, la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto i macchinari concorre con quella dell'imprenditore che li ha messi in funzione, responsabilità che non viene meno qualora le autorità competenti al controllo abbiano ritenuto un macchinario, cui sono addetti lavoratori, conforme alla legge, in quanto il proprietario è autonomamente destinatario delle norme antinfortunistiche poste a tutela della sicurezza dei lavoratori e ha l'obbligo di osservarle indipendentemente dalle prescrizioni delle autorità di vigilanza.