Ai datori di lavoro che dal 1° gennaio 2018 assumano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, lavoratori che non hanno compiuto il 35° anno di età sono riconosciute le agevolazioni previste dai commi dal 100 al 108 e comma 893 della legge n. 205/2017.
Si tratta dell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi. nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
I giovani neoassunti non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Non sono ammessi all’agevolazione i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato professionalizzante, qualificante o di alta formazione.
Dal 2019 il limite di età scenderà a 30 anni.
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