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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Dicembre 2017

Società di mutuo soccorso e Terzo settore

Il codice del Terzo settore introdotto con il Dlgs n. 117/2017 , apportando importanti cambiamenti in tutto il mondo del non profit, ha introdotto interessanti novità anche per le società di mutuo soccorso, cui è stato dedicato un capo apposito del decreto (articoli 42-44).

 

Come noto,  le società di mutuo soccorso sono enti senza fine di lucro che perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento - in favore dei soci e dei loro familiari conviventi - di alcune specifiche attività, come l’erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia e invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente, oppure fornendo sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni.

 

Il nuovo Codice del Terzo settore stabilisce i seguenti principi:

1. le società di mutuo soccorso sono enti del Terzo settore (art. 4) e saranno iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 46);

2. le società di mutuo soccorso sono tenute ad iscriversi presso la sezione delle imprese sociali del registro delle imprese e nell’apposita sezione dell’albo delle società cooperative (mentre per le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50 mila euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi l’obbligo di iscriversi presso la sezione delle imprese sociali del registro delle imprese viene meno) (art. 44);

3. le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni (art. 42), per cui le disposizioni speciali sono quelle da seguire in via primaria: in particolare ricordiamo che la legge sulle mutue (n. 3818/1886) è stata modificata ed aggiornata dal DL n. 179 del 18 ottobre 2012, con cui si sono stabiliti i tipi di attività che le società di mutuo soccorso possono svolgere, chi possa diventarne socio e, infine, che, in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio sia devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato, ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

4. le società di mutuo soccorso che alla data del 3 agosto 2017 erano già esistenti possono decidere di trasformarsi, entro il 3 agosto 2020, in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, senza dover devolvere il patrimonio residuo, così come indicato al punto 3);

5. le società di mutuo soccorso non sono tenute al versamento del contributo del tre per cento degli utili netti di esercizio, di cui all’art. 11 della legge n. 59/1992: essendo sempre state assimilate alle cooperative, avendo molti aspetti in comune, tra cui l’obbligo della devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici, si è spesso ritenuto che, di conseguenza, dovessero versare anche il 3 per cento degli utili di esercizio; ora il Codice del Terzo settore ha chiarito il punto eliminando esplicitamente tale obbligo.