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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Marzo 2018

Terzo settore: bilancio sociale e regime transitorio

In questo periodo sono pervenute alcune richieste di chiarimento in ordine allo stato di attuazione delle nuove norme sul Terzo settore, con particolare riferimento agli obblighi discendenti per le cooperative sociali, segnatamente per quanto attiene al bilancio sociale.

 

Può essere pertanto opportuno fare chiarezza sui punti seguenti.

 

Entrata in vigore: il Codice del Terzo settore è entrato in vigore il 3 agosto 2017 ma buona parte delle disposizioni sono legate a successivi atti o provvedimenti attuativi, su alcuni dei quali vedi di seguito.

 

Registro unico nazionale: entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sarà definita la procedura per l’iscrizione nel Registro e verranno individuati i documenti da presentare e le modalità di deposito degli atti, unitamente alle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nonché le sue modalità di comunicazione con il Registro delle imprese; nei centottanta giorni successivi all'entrata in vigore del sopra menzionato decreto ministeriale, le Regioni disciplineranno i procedimenti di propria competenza riguardanti l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dal registro medesimo, rendendo operativo il registro entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.

 

Fino all'operatività di quest'ultimo registro, continuano a trovare applicazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, nei registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale e il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

 

Bilancio sociale: l'articolo 14 prevede per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni (“con  ricavi,  rendite,  proventi  o entrate comunque denominate superiori ad 1  milione  di  euro”) l'obbligo di adottare il bilancio sociale; tuttavia, questo documenti dovrà essere redatto secondo linee guida da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al termine di un articolato percorso consultivo; pertanto, fino all'emanazione delle linee guida in parola, l'adozione del bilancio sociale da parte degli enti del Terzo settore assume carattere facoltativo (salvo per le cooperative aventi sede legale in quelle Regioni in cui già una legge regionale abbia imposto tale obbligo)[1]. Il 22 Febbraio 2018 il Ministero ha presentato al neo costituito Consiglio Nazionale del Terzo settore la prima bozza di linee guida.

 

Infine, l'applicazione della norma di cui all'articolo 14,comma 2, riguardante l'obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1ˆ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018.

 

Tutto quanto sopra trova conforto nella lettera direttoriale "Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni", del 29 dicembre 2017, pubblicata dalla Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

 



Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 2491 del 22.02.2018, in merito alle cooperative sociali, ha chiarito quanto segue:
1) le cooperative sociali sono tenute, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 112/2017, a redigere, depositare presso il Registro imprese e a pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale;2) tale obbligo rispetta i principi di trasparenza e rendicontazione, a tutela dell’affidamento dei cittadini;

3) in attesa dell’emanazione del Decreto del Ministro del Lavoro, con cui saranno stabilite la Linee Guida per la redazione del Bilancio sociale, gli adempimenti in materia di redazione, deposito e pubblicazione del Bilancio sociale sono facoltativi, fatta salva l’osservanza di specifiche norme di carattere regionale che impongono comunque la redazione del bilancio sociale, ai fini del mantenimento del requisito dell’iscrizione presso l’Albo regionale delle cooperative sociali.