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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Novembre 2016

Verifica periodica attrezzature di lavoro

Come noto, con decreto dell’11 aprile 2011 i Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico hanno definito le modalità di verifica sulla sicurezza delle attrezzature da lavoro, disciplina anche le modalità con le quali debbono essere effettuati i controlli periodici.

 

La norma è strettamente connessa con gli “obblighi del datore di lavoro” regolamentati dal Testo unico sulla Sicurezza sul Lavoro D. lgs 81/08 (commi 11,12,13 dell’art.71) e successive modificazioni.

 

Esistono precisi obblighi a carico del datore di lavoro (scelta, valutazione dei rischi, manutenzione, formazione, ecc.) e specifici criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati che possano effettuare i controlli; l’adempimento riguarda anche le piccole e medie imprese, che devono garantire la sicurezza dei propri operai.

 

Le attrezzature soggette a controlli sono: apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga; sollevamento persone; gas, vapore, riscaldamento; generatori di vapore d’acqua; tubazioni (gas, vapori, liquidi) generatori di calore a combustibile solido, liquido o gasso per impianti; centrali di riscaldamento ad acqua; forni per industrie chimiche e simili.

 

Per approfondimenti: DECRETO 11 aprile 2011