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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Marzo 2020

Appalti e subappalti: un approfondimento

Nel precedente articolo di gennaio, è stata trattata dallo scrivente studio la tematica afferente le nuove regole sulle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti introdotte dalla legge n. 157/2019.

 

A tale riguardo e in ragione dell’emanazione della nuova circolare n. 1/E da parte dell’Agenzia delle Entrate in data 12 febbraio 2020, si ritiene opportuno, al fine di fornire un quadro ancora più completo, fare alcune precisazioni.

 

Anzitutto si specifica che sono escluse dall’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 17 bis gli enti non commerciali (tra i quali: enti pubblici, associazioni) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

 

Anzitutto si specifica che la prima condizione richiesta per l’applicazione della nuova normativa, è che l’affidamento sia riferito ad un’impresa che ponga in essere “l’affidamento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad Euro 200.000”. In relazione all’importo annuo delle opere e/o servizi appaltati previsti da detta legge, si precisa che detto limite annuo si riferisce ad ogni singola impresa appaltatrice / subappaltatrice / affidataria.

 

Il comma 1 dell’art 17 bis sopra citato, fa riferimento ai “committenti”, presso le cui sedi di attività viene ad essere utilizzata la manodopera, i quali potranno essere riconducibili a diverse tipologie di soggetti che stipulano gli altri rapporti negoziali tra cui, gli appaltatori, i subappaltatori, i consorzi. Tuttavia, al fine di evitare aggiramenti della soglia fissata dalla normativa mediante il frazionamento dell’affidamento delle opere o dei servizi in più subappalti di importi inferiori, la soglia sopraddetta verrà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente e affidatario. Questo in quanto nell’ambito dell’instaurazione di rapporti a catena (ad esempio, committente, appaltatore, subappaltatore), sarà necessario andare a verificare se ciascuno soggetto ricoprente il ruolo di committente rientri o meno nell’ambito di applicazione del comma 1. Nel caso in cui si sia invece in presenza di affidamenti a più imprese, l’applicazione del comma 1 dell’articolo 17 bis sarà valutata per ciascuna di esse e saranno verificati da ciascun committente i presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e l’utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili.

 

Con riferimento poi all’obbligo di trasmissione delle deleghe di pagamento entro il termine di 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute fiscali, vanno precisati ulteriori obblighi in capo alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici che prevedono la comunicazione al committente dei seguenti dati:

  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati al committente. In caso di pagamento delle retribuzioni effettuato il mese successivo a quello di riferimento della “busta paga”, occorrerà riferirsi al secondo mese precedente;
  • il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione (imponibile ai fini fiscali come risultante dalla “busta paga” del lavoratore);
  • il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente. Le ritenute fiscali operate nei confronti dei lavoratori sono tutte quelle riferibili al rapporto dipendente o ai rapporti da cui si ricavano redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente; in caso di pagamento delle retribuzioni effettuato il mese successivo a quello di riferimento della “busta paga” occorrerà fare riferimento al secondo mese precedente.

 

La quota di retribuzione esposta in busta paga e le ritenute collegate alla prestazione di ciascun committente non tengono conto delle retribuzioni arretrate o differite e dell’indennità di fine rapporto, mentre includono le trattenute a titolo di addizionali regionali e comunali all’IRPEF. Tale quota viene quindi determinata rapportando l’orario ordinario e straordinario di lavoro prestato a favore del committente rispetto all’orario complessivo di lavoro retribuito.

 

La finalità dell’obbligo di comunicazione di tali ulteriori dati è pertanto quella di consentire al committente di poter verificare l’ammontare complessivo degli importi versati alle imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici.

 

In conclusione, compiute tali ulteriori precisazioni circa l’ambito di applicabilità della nuova legge, lo scrivente studio, resta a completa disposizione sul tutto e anche per l’assistenza per la predisposizione dei modelli di dichiarazione atti a soddisfare quanto sancito e richiesto dalla normativa e alla predisposizione della contrattualistica correlata.

 

A cura dello studio Enrico Ivaldi - Genova