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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Giugno 2017

Cassazione: licenziamento di disabile per inidoneità

Con sentenza n. 10576 del 28 aprile 2017, la Corte di Cassazione (confermando l’orientamento già seguito con le sentenze n. 15269/2012 e n. 8450/2014) ha stabilito che per il licenziamento di un lavoratore disabile, motivato da aggravamento delle condizioni di salute con conseguente inidoneità alla specifica mansione, non sono sufficienti l’accertamento del medico competente (art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008), ma occorre l’accertamento della commissione medica pubblica individuata dall’art. 10, comma 3, della legge n. 68/1999 (legge speciale). Il lavoratore disabile può essere licenziato soltanto se, a seguito dell’aggravamento accertato da tale commissione medica, non possa essere inserito in alcuna ’attività, neanche adattando l’organizzazione lavorativa.

 

Va ricordato che, ai sensi dell’art. 2, comma 4 decreto legislativo n. 23/2015, qualora si rilevi il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, il giudice dichiara illegittimo il recesso e condanna il datore di lavoro alla reintegra con il pagamento, non minore a cinque mensilità, delle retribuzioni e della contribuzione fino alla data della ripresa dell’attività.