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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Agosto 2021

Divieto di licenziamento, verifiche sulle future richieste di cassa

Controllare che l' avvio della procedura di licenziamento non si sovrapponga all' utilizzo degli ammortizzatori sociali, nemmeno se questi vengono chiesti dopo il recesso. È questo il motivo per cui, nel modulo messo a punto dall'Ispettorato nazionale del lavoro, relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall' articolo 7 della legge 604/66, da usare in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo durante il blocco dei licenziamenti, si deve dichiarare anche di «non essere in procinto di presentare domanda di cassa integrazione ai sensi degli articoli 40/40-bis del Dl 73/21».
Il decreto, come confermato dall' Inl nella nota 5186/21, prevede tra le altre cose il divieto di licenziamento, fino al 31 dicembre, durante il periodo autorizzato di fruizione dell' ammortizzatore sociale eventualmente chiestodall' azienda.
L' articolo 40, comma 3, del Dl 73/21 consente alle aziende industriali, inclusi settori edile e lapideo, di utilizzare la Cigo o la Cigs con le regole ordinarie del decreto legislativo 148/15, ma senza pagare il contributo addizionale, dal 1° luglio al 31 dicembre di quest' anno.
L' articolo 40-bis, comma 1, prevede l' erogazione di ulteriori 13 settimane, sempre senza contributo aggiuntivo ed entro il 2021, alle aziende che hanno raggiunto i limiti ordinari di durata degli ammortizzatori.
Poiché le domande di ammortizzatori sociali possono essere presentate dopo la riduzione o la sospensione dell'attività, può per esempio accadere, come precisato al Sole 24 Ore dall' Inl che «l' eventuale richiesta di Cigo a ridosso della richiesta di conciliazione potrebbe dar luogo a sovrapposizioni temporali sulle quali l' Inl dovrà evidentemente svolgere i necessari approfondimenti».
Dunque l' autodichiarazione da fornire nel modulo per avviare la procedura di conciliazione non significa
incompatibilità assoluta tra fruizione degli ammortizzatori e licenziamenti, ma conferma il divieto di sovrapposizione delle due situazioni, anche in modo "accidentale".
Va ricordato che Confindustria, Confapi, Alleanza cooperative, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto un avviso comune in cui si raccomanda l' utilizzo degli ammortizzatori sociali in alternativa ai licenziamenti.
Nel modulo messo a punto dall' ispettorato è richiesto di indicare a quale associazione datoriale aderisce l' azienda.
Un' informazione, ha precisato l' Inl, che «ha la finalità di favorire la più celere interlocuzione con le parti e quindi non assume carattere di obbligatorietà. In ragione di tale natura, l' omessa indicazione in questione non preclude l'attivazione delle procedure di conciliazione».