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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Luglio 2017

Dopo i voucher: le nuove prestazioni occasionali

Dal 23 giugno sono entrate nell’ordinamento giuridico le nuove prestazioni occasionali (articolo 54-bis Legge n. 97/2017) che sostituiscono il lavoro accessorio (c.d. voucher) abrogato dalla legge n. 49 del 20 aprile 2017.

 

Va chiarito che le prestazioni occasionali previste dalla Legge n. 97/2017 non hanno nulla a che vedere con le prestazioni autonome occasionali disciplinate dall’art. 2222 del c.c., per le quali continua ad applicarsi la normativa di riferimento (caratterizzata da un’attività svolta dal collaboratore autonomo occasionale, avente i seguenti elementi fondamentali: completa autonomia gestionale, nessun coordinamento con il committente e nessuna continuità nella esecuzione della prestazione).

 

Le nuove Prestazioni occasionali devono sottostare a questi limiti economici annui:  

-          per ciascun Prestatore: massimo 2.500 euro per singolo Utilizzatore e comunque massimo 5.000 euro, indipendentemente dal numero di Utilizzatori;  

-          per ciascun Utilizzatore: massimo 5.000 euro, tra tutti i Prestatori.

L’Utilizzatore può computare al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali da:

• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

• giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi;

• persone disoccupate: soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

• percettori di prestazioni di sostegno del reddito.

 

L’Utilizzatore non potrà usufruire di prestazioni occasionali da parte di soggetti con i quali ha in corso o ha cessato negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

 

I compensi sono esenti da imposizione fiscale,  non incidono sullo stato di disoccupato del Prestatore,  sono computabili nel reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.