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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Agosto 2021

Fringe benefit raddoppio del limite da euro 258,23 a euro 516,46 anche per il 2021

L’articolo 6-quinques del DL Sostegni - introdotto in sede di conversione - ha prorogato, anche per l’anno 2021, la misura prevista dall’articolo 112 del D.L. n. 104/2020, che ha elevato a euro 516,46 (in luogo dei 258,23 previsti a regime) l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR. Per effetto di tale modifica, anche il valore dei beni ceduti e servizi erogati dalle imprese ai propri lavoratori dipendenti nel corso dell’anno di imposta 2021, non concorrerà alla formazione del reddito, e sarà quindi esente da imposte e contributi, entro la soglia di euro 516,46. Resta fermo che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite indicato, l’intero valore concorre a formare il reddito imponibile Con riferimento alla soglia di 516,46 euro (285,23 euro a regime), si rileva che: - la soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, non essendo invece prevista per quelle in denaro; - tale previsione si applica a tutti i fringe benefit, sia a quelli determinati in base al valore normale, sia a quelli determinati con base imponibile protetta (i.e. auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, prestiti ai dipendenti, fabbricati in uso ai dipendenti). Al ricorrere di tali fattispecie, si devono dedurre le somme eventualmente trattenute al dipendente o quelle a costui addebitate relativamente alle medesime erogazioni; - ai fini della quantificazione della soglia si deve tener conto di tutti i fringe benefit percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta; - ai fini della quantificazione della soglia rilevano anche ai beni ceduti e ai servizi prestati al coniuge del dipendente o ai suoi familiari. Rilevano quindi i beni ceduti e i servizi prestati non solo al dipendente, ma anche al soggetto a questo equiparato (ad esempio pensionato, cassaintegrato), nonché al coniuge, ai figli e agli altri familiari indicati nell’art. 12 TUIR, anche se non fiscalmente a carico: - beni e servizi possono essere erogati anche mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (buoni spesa, ai buoni benzina).