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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Agosto 2018

Impresa sociale e decreto correttivo

Le cooperative sociali, che sono da considerarsi imprese sociali di diritto, avranno un po’ più tempo per adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 contenente la revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

 

Nella recente riunione del Consiglio dei Ministri tenutasi in data 17 luglio u.s. è stato infatti definitivamente approvato il cd. correttivo, recante le disposizioni integrative e correttive sull’impresa sociale che ha differito al 20 gennaio del prossimo anno il termine ultimo per poter provvedere ad adeguare lo statuto delle imprese sociali, fra cui anche le cooperative sociali, già costituite al 20 luglio 2017 (giorno successivo all’entrata in vigore del d. lgs. 112/2017).

 

L’adeguamento statutario, precisa l’articolo 17 comma 3 del d. lgs. 112/2017, potrà essere effettuato con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (anziché, come diversamente normalmente accade, con quelle delle assemblee straordinarie). Ma ciò sarà possibile soltanto per l’adeguamento “alle nuove disposizioni inderogabili” contenute nella disciplina di riordino; ad esempio, per la previsione dei modi di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti nelle attività sociali (art. 11 - disciplina questa peraltro non applicabile alle imprese sociali costituite in forma di cooperativa a mutualità prevalente), ovvero per introdurre gli specifici requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza per coloro che assumono delle cariche sociali (art. 7), ovvero, ancora, per poter prevedere l’obbligo di deposito presso il Registro delle imprese del bilancio sociale, redatto secondo le linee guida del Ministero del Lavoro, e di pubblicazione sul sito internet dell’impresa sociale.

 

Va da sé che per apportare allo statuto sociale delle modifiche non obbligatorie e, quindi, non strettamente attinenti la nuova disciplina di riordino dell’impresa sociale, sarà sempre necessario far riferimento alle modalità (ed in primis, l’obbligatoria presenza del Notaio) ed alle maggioranze previste per le assemblee di natura straordinaria.

 

Per esempio ed in tal senso, riterrei che per poter provvedere all’ampliamento dell’oggetto sociale, ancorché implementando il medesimo con una o più attività ritenute dal legislatore d’interesse generale, previste nell’articolo 2 (attività d’impresa d’interesse generale) del decreto di riordino, non si possa però prescindere dalle consuete modalità e maggioranze dell’assemblea straordinaria, trattandosi di modifiche non obbligatorie, ma solo eventuali e facoltative.

 

Un’ulteriore ed importante precisazione contenuta nel correttivo alla disciplina di riordino, con particolare riferimento al mondo cooperativo, risiede nell’esclusione dall’equiparazione fra ristorni attribuiti ai soci in costanza del rapporto mutualistico e la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, anche in forma indiretta, ai soci. Tale particolare previsione legislativa, che è stata mutuata quasi integralmente dalla disciplina fiscale delle Onlus (art. 10 comma 6 del d. lgs. 460/1997), connota l’assenza dello scopo di lucro, vietando ogni distribuzione, anche indiretta di utili od avanzi della gestione, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Se conseguiti, devono essere obbligatoriamente reinvestiti nell’impresa sociale per “ … lo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio ” (art. 3). Il decreto correttivo ha quindi chiarito definitivamente che gli eventuali ristorni attribuiti ai soci, in coerenza con la loro specifica natura, sono somme assegnate ai soci cooperatori a titolo di remunerazione del rispettivo e personale apporto mutualistico alla società cooperativa. Non sono quindi da considerarsi dei dividendi che, diversamente dai ristorni, tendono a remunerare la partecipazione dei soci al capitale che è stato dai medesimi conferito in società. Ciò che importa, precisa il decreto correttivo che introduce il comma 2-bis all’art. 3 della disciplina di riordino, risiede nel fatto che la previsione del ristorno trovi compiutezza nello statuto e che nel medesimo ovvero, più specificatamente, in un separato regolamento interno, siano stabiliti i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci in proporzione alla quantità ed alla qualità dei relativi scambi mutualistici.

 

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A cura di Gioacchino Dell’olio