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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Agosto 2017

Riforma del Terzo settore: approvazione dei decreti attuativi e prime note illustrative

Il Consiglio dei Ministri del 28 giugno u.s., su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in via definitiva, tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106).

 

Si tratta di un lavoro importante”, ha dichiarato il Ministro del Lavoro, in considerazione del fatto che si tratta di una materia particolarmente complessa e che riguarda un mondo costituito da circa 300 mila associazioni, un milione di lavoratori ed oltre cinque milioni di volontari. E’ un mondo fatto da organizzazioni indispensabili per la buona vita delle nostre comunità e per la coesione sociale e che, ha proseguito ancora il Ministro, “ … impegnano molti nostri cittadini e che oggi ricevono un riconoscimento politico e normativo per cercare di superare gli elementi di frammentazione presenti nella normativa attuale, e produrre elementi di innovazione”.

 

Il Sottosegretario Luigi Bobba ha inoltre sottolineato come la riforma del Terzo Settore segni un “ … cambiamento decisivo nel Paese, la possibilità cioè di avere una regolazione generale di tutto quel complesso di attività che nascono dal libero associazionismo, dal volontariato civico e solidaristico portato avanti da sei milioni di cittadini e più di 300 mila organizzazioni, tante quante sono quelle interessate dalla riforma”.

 

In effetti pare davvero che questa volta ci si trovi di fronte ad una riforma di lungo respiro, nata e pensata prima dal Parlamento con la legge delega e poi attuata dal Governo con i decreti legislativi in oggi approvati, non solo per armonizzare e normare realtà giuridiche spesso assai diverse, anche se accomunate dal fatto di essere connotate da finalità non speculative (ossia, non commerciali dal punto di vista fiscale), ma soprattutto dalla volontà di riconoscere ed istituzionalizzare il ruolo del privato sociale che ormai da tempo risponde sempre più e meglio alle richieste di assistenza e di welfare (stato sociale) che provengono dalle categorie più fragili delle nostre comunità.

 

Se anche si volesse, si potrebbe ritenere che si tratti della declinazione sul piano giuridico sostanziale del principio di sussidiarietà volta a facilitare le persone, e collettivamente le aggregazioni sociali (i cd. corpi intermedi), garantendo condizioni di operatività ottimali, fra cui una regolazione chiara ed omogenea, al fine di promuovere interventi continuativi e strutturali sul piano economico e sociale.

 

Di qui, nasce la necessità di regolare alcuni dei punti nodali e critici del mondo del cd. no profit: il crowfounding, le regole costitutive e di gestione delle organizzazioni, fra cui quelle che concernono la eventuale distribuzione degli utili, la disciplina fiscale e contabile, i rimborsi delle spese sostenute dagli operatori e le retribuzioni dei dipendenti, i diritti informativi e di partecipazione, le scritture contabili ed i controlli.

 

Tra le principali novità possono sinteticamente riepilogarsi i seguenti aspetti: 1) la definizione di cosa sia il Terzo Settore e l’elencazione della tipologia dei soggetti che lo compongono: le finalità indicate sono riferite al perseguimento del bene comune ed all’elevazione dei livelli di cittadinanza attiva e di coesione e protezione sociale dei cittadini; gli Enti del Terzo Settore sono così individuati: “ … le organizzazioni di volontariato, gli enti filantropici, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di  lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (n.d.r., le quali dovranno essere esercitate in via esclusiva o principale) in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (art. 4 - Enti del Terzo settore - Codice del Terzo settore); 2) il Registro Unico nazionale del Terzo settore: viene istituito a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (monitorato e gestito dalle Regioni a livello locale) ed al quale tutti gli enti sono tenuti ad iscriversi al fine di poter accedere ai diversi benefici riconosciuti dalla legge, fra cui quelli di ordine fiscale. Le informazioni sugli enti che deve riportare il registro unico nazionale riguardano la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e le eventuali sedi secondarie, la data di costituzione e l’oggetto delle attività di interesse generale esercitate, la eventuale partita iva, il patrimonio minimo, la generalità dei soggetti ricoprenti cariche sociali, etc.. Inoltre dovranno essere comunicate le eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni concernenti operazioni di natura straordinaria (trasformazione, fusione, scissione, estinzione, liquidazione e cancellazione). Dovranno essere altresì depositati i bilanci ed i rendiconti relativi alle raccolte pubbliche di fondi.  Nei casi di inottemperanza a tali obblighi di comunicazione ovvero di deposito nei termini previsti, l’Ufficio del Registro Unico provvederà a diffidare l’ente ad adempiere, assegnando un termine che a tale fine non potrà essere superiore ai sei mesi; in caso di perduranza dell’inadempienza scatterà il provvedimento della cancellazione dell’ente dal Registro Unico; 3) la destinazione e l’assenza dello scopo di lucro: qui la norma pone un preciso vincolo di destinazione degli utili (ad esclusione delle imprese sociali) e del patrimonio degli enti del Terzo settore allo svolgimento delle attività d’interesse generale; in modo particolare, ed in aderenza alla disciplina peraltro già vigente, si statuisce il divieto di distribuzione, sia in via diretta che indiretta, degli utili ed avanzi della gestione, di fondi e riserve, indipendentemente dalla loro denominazione, ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori, etc.; 4) le scritture contabili: gli enti del Terzo Settore dovranno redigere il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione delle entrate, dei proventi, delle uscite e dei costi dell’ente, e dalla relazione di missione la quale ha la finalità di illustrare sia le voci del bilancio, sia l’andamento economico e finanziario dell’ente ed altresì le modalità con cui vengono perseguiti i fini statutari. Il bilancio di esercizio, qualora presenti ricavi, rendite, proventi o entrate che siano complessivamente inferiori a 220 mila euro potrà essere predisposto nella forma semplificata di rendiconto finanziario per cassa; 5) regime fiscale del social lending: al fine di promuovere ed in tal modo facilitare la raccolta di capitali, i gestori dei portali on line che intervengono nel pagamento delle somme percepite da coloro che prestano i fondi attraverso i suddetti portali, provvederanno ad operare una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota pari a quella per i titoli di Stato (12,5%); 6) le agevolazioni fiscali: in tale contesto si è provveduto a ridefinire il concetto di attività non commerciale ed a prevedere un regime fiscale con un imponibile forfetizzato, avente comunque carattere opzionale, per le attività commerciali svolte in via non prevalente o secondaria; si sono altresì riviste le norme sulle agevolazioni fiscali (deduzioni e detrazioni nel caso di erogazioni liberali) ed introdotte le disposizioni in materia di social bonus (ossia, un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti che abbiano presentato un progetto teso al recupero degli immobili pubblici non più utilizzati e che intendano farne uso nell’ambito dello svolgimento delle attività istituzionali a carattere di interesse generale); inoltre, sono state previste e ridefinite una serie di norme agevolative in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro ed ipotecarie e catastali, bollo e concessioni governative), nonché in materia di tributi locali (esenzione da IMU e TASI per gli immobili utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali) ; 7) i controlli: l’Ufficio del Registro Unico nazionale competente per territorio in base alla sede legale dell’ente, avrà la competenza ad esercitare le attività di controllo, mediante accertamenti documentali ovvero visite ed ispezioni, periodicamente oppure in tutti i casi in cui acquisisca conoscenza di atti o di fatti che possano far ritenere che sia stata violata una disposizione del Codice del Terzo settore. L’attività di verifica e di controllo sarà finalizzata in particolare ad accertare: -) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione al Registro Unico nazionale; -) il perseguimento effettivo delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dichiarate dall’ente; -) l’adempimento a tutti gli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro Unico nazionale; -) la legittimità del diritto a fruire dei benefici di natura fiscale e dell’agevolazione del 5 per mille; -) il corretto utilizzo delle risorse pubbliche attribuite, finanziarie o strumentali.

 

In definitiva, a fronte di un sistema di benefici e di agevolazioni maggiormente strutturato e certo, si richiede in cambio agli enti del Terzo settore un impegno verso la trasparenza, testimoniato anche dall’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale e gli emolumenti, compensi o corrispettivi, attribuiti agli organi amministrativi e di controllo, ai dirigenti ed agli associati.

 

Nel tentativo di porre così fine (o quanto meno di ridurre sensibilmente) al fenomeno degli enti cd. “spuri”, ossia di quei sodalizi che solo nominalmente sono da ritenersi non lucrativi, ma che in realtà celano interessi normalmente personali e speculativi e che tanto male e discredito hanno arrecato al mondo del volontariato.

 

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A cura del dott. Gioacchino Dell’Olio