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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Agosto 2016

Cambio appalto e trasferimento d'azienda

Con l’entrata in vigore del nuovo c.3 dell’art. 29, D. Lgs. n. 276/03 (come modificato dall’art. 30 D. Lgs. n. 122/16) che recepisce la Legge Europea 2015-2016, dal 23 luglio 2016 “l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.

 

La conseguenza è che,  sulla base dell'art. 2112 c.c., il nuovo appaltatore sarà tenuto a subentrare in tutti i rapporti di lavoro che facevano capo al vecchio appaltatore, dovendo garantire la continuità del rapporto, l'anzianità di servizio, i trattamenti retributivi, l'orario di lavoro e l'inquadramento, rispondendo in via solidale con il vecchio appaltatore per i crediti dei dipendenti esistenti al momento del trasferimento. 

 

Pertanto d’ora in poi, in caso di cambio appalto  è esclusa l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. in tema di trasferimento di azienda, o di parte d'azienda, solo qualora:

- il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa;

- siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d'impresa.