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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Dicembre 2019

Novità sui co.co.co.

La legge 128/2019 porta con sé qualche novità relativamente alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 81/2015 a proposito della collaborazione coordinata e continuativa.

 

La nuova normativa, infatti, prevede l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente (e non già esclusivamente) personali, continuative e le cui modalità sono organizzate dal committente, senza specificare, come avveniva in precedenza, anche il riferimento ai tempi e luoghi di lavoro (prima della legge 128/2019, non si applicava la disciplina della subordinazione quando il committente lasciava libero il collaboratore di organizzarsi, scegliendo almeno il luogo o il tempo della resa della prestazione, e naturalmente mantenendo tutti i requisiti sostanziali del lavoro autonomo prestato in modo continuativo).

 

Per la genuinità del rapporto di co.co.co. è richiesto: carattere personale nella realizzazione dell’obbligazione contrattuale, assenza di etero-organizzazione, coordinamento e continuità.

 

Elemento fondamentale è sempre il “coordinamento”, intendendo con esso il collegamento funzionale tra l’attività del collaboratore e il ciclo produttivo del committente; altro elemento costitutivo è la “continuità”, ossia il fatto che la prestazione non sia caratterizzata dall'occasionalità o istantaneità, ma che perduri nel tempo.

 

Prima dell’entrata in vigore della L. 128/2019 il collaboratore era libero di organizzarsi quanto meno nel tempo o nello spazio, mentre l’attuale più generica formulazione utilizzata dal legislatore in ordine all’organizzazione in capo al committente delle modalità di esecuzione dell’obbligazione rischia di far ricadere sotto la normativa tipica del rapporto di lavoro subordinato una collaborazione in virtù della sola contestazione di etero-organizzazione.

 

Ciò rende opportuna grande attenzione nel concludere e gestire i rapporti di co.co.co., eccezion fatta per quelli più tipizzati, come il caso degli amministratori di società.