Le novità introdotte dalla “Riforma del Lavoro" in materia di ammortizzatori sociali, procedono a distinguere fra interventi di sostegno al reddito, previsti in caso di perdita del posto di lavoro (materia qui in commento) e tutele in costanza di rapporto di lavoro.
Detto ammortizzatore, istituito nell’ambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, sarà in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2013 ed opererà in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi dalla predetta data, mentre per le cessazioni che interverranno fino al 31 dicembre 2012 troveranno ancora applicazione le vigenti disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria non agricola.
Con la gradualità illustrata nei successivi paragrafi, questo ammortizzatore si sostituirà, inoltre, all’indennità di mobilità ed a regime completato, dal 1° gennaio 2017 diventerà l’unico ammortizzatore che sostenterà il lavoratore nelle ipotesi di licenziamento involontario, ancorché conseguente alla procedura dei licenziamenti collettivi.
Soggetti destinatari
Vi rientrano tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, che perdono involontariamente la propria occupazione, e che possano far valere i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 cioè siano nella condizione di soggetto che privo di lavoro, perduto involontariamente e che abbia dato immediata disponibilità ai servizi competenti, per lo svolgimento e la ricerca di una attività lavorativa. Sono pertanto esclusi dalla fruizione della nuova indennità i lavoratori che si sono dimessi o che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione (medesimi requisiti dell’indennità di disoccupazione).
Nel novero dei soggetti destinatari rientrano anche gli apprendisti ed i soci lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.
Soggetti Esclusi
a) i lavoratori a tempo indeterminato dipendenti delle PP.AA.
b) operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali continua a trovare applicazione la normativa speciale vigente
c) lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, salvo che quest’ultima fattispecie sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, nel testo modificato dal comma 40 dell’articolo 1.
Entità della tutela economica
La nuova indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, deve essere ricostruito il valore mensile medio di riferimento, prendendo tutta la retribuzione lorda contributiva percepita negli ultimi 2 anni, comprese le mensilità supplementari ed eventuali altri elementi non continuativi; tale somma viene poi divisa per il numero delle settimane di contribuzione ed il divisore moltiplicato per il valore 4,33 (numero medio delle settimane in un mese).
L’indennità mensile spettante è fissata nella misura del 75% della retribuzione mensile percepita dal lavoratore, se non superiore (esclusivamente per il 2013) al valore-soglia di 1.180 euro (annualmente rivalutato in base alle rilevazioni ISTAT).
Se invece, la retribuzione mensile è superiore a 1.180 euro, l’indennità sarà pari al 75% dell’importo di 1.180 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e l’importo di cui sopra.
L’indennità mensile non può` in ogni caso superare l’importo mensile massimo di cui all’articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni (massimale della CIG).
Detto massimale, privo del prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (attualmente è pari al 5,84 %) è quello al momento vigente per i trattamenti d’integrazione salariale ed è, per l’anno 2012, rispettivamente pari ad € 931,28 e 1.119,32, a seconda che la retribuzione mensile lorda di riferimento sia inferiore/uguale a 2.014,77 oppure superiore.
L’indennità economica, ASPI, è interessata ad un abbattimento del 15% dopo i primi 6 mesi e un ulteriore 15% di abbattimento dopo altri 6 mesi, qualora dovuta per una durata superiore a 12 mesi.
Contributi figurativi
L’indennità economica si accompagna al riconoscimento dei contributi figurativi utili al diritto dei trattamenti pensionistici, sempreché la normativa disciplinante detti trattamenti non richieda il computo della contribuzione effettivamente versata.
I contributi figurativi sono rapportati alla media delle retribuzioni imponibili degli ultimi due anni.
Durata e periodo transitorio
L’ASPI quale ammortizzatore posto a sostegno del reddito in caso di perdita di lavoro a causa di licenziamento individuale andrà definitivamente a regime nel 2016, ma già a decorrere dal 2013 si sostituisce all’indennità di disoccupazione che, come anzidetto continuerà ad operare nei casi di cessazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012.
La durata massima legale dell’intervento dell’ASPI varia a seconda dei periodi (vedi comma 11 e 45 dell’art. 2) di godimento ed in rapporto all’età del beneficiario, in quanto tendenzialmente il legislatore tutela i soggetti anziani.
Nel periodo 2013/2015, vige una sorta di regime transitorio (cfr. comma 45), in cui la durata varia in funzione dell’età dell’avente diritto.
In sede di prima applicazione - anno 2013 - vengono sostanzialmente confermati i criteri di durata ancor oggi vigenti per l’indennità ordinaria di disoccupazione: durata massima di 8 mesi nel caso in cui il lavoratore non abbia superato i 50 anni di età alla data del licenziamento, oppure 12 mesi qualora abbia superato i 50 anni. Per gli anni successivi i periodi di durata sono crescenti e si differenziano per la ulteriore maggior durata riservata al personale più anziano (età pari o superiore a 55 anni).
A decorrere dal 2017, poi, l’ASPI sostituirà l’indennità di mobilità. A tale risultato si arriverà tramite il processo di graduale riduzione della durata indennizzabile, nel 2016 sarà ormai prossima la messa definitiva a regime dell’l’ASPI, destinato come già detto a rimanere l’unica forma di sostegno al reddito ed al reimpiego ed unico ammortizzatore che può intervenire nell’ipotesi di perdita di lavoro, anche in sostituzione appunto della attuale indennità di mobilità.
Infatti, nel comma 46 dell’art.2, viene indicato il percorso di gradualità che inizia a gennaio 2013 e termina a dicembre 2016, attraverso il quale viene ridefinito il diritto all’indennità di mobilità, atteso peraltro che per espressa previsione normativa a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogate le disposizioni di cui all’art. 7 della L. 23 luglio 1991, n. 223 (indennità di mobilità) e dell’art. 3 del D.L. n. 299/94 (dis. speciale edilizia) e vengono nel contempo apportate modifiche all’art. 4 della citata legge n. 223 con l’intento di sostituire il termine “mobilità” con quello più appropriato di licenziamento collettivo.
Indennità con requisiti ridotti – mini ASPI
Il comma 20 del già citato art. 2 prevede una forma minima di ammortizzatore sociale riservato ai lavoratori dipendenti che non hanno diritto di accedere alla vera e propria ASPI, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Trattasi di un trattamento simile all’attuale disoccupazione con requisiti ridotti, per l'accesso al quale sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione, ovvero circa tre mesi, negli ultimi 12 mesi; non è più richiesto il requisito di 2 anni di anzianità assicurativa, L'indennità verrà calcolata in maniera analoga a quella prevista per l'ASPI.
La durata massima dell'istituto è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo, Ad esempio: se il lavoratore è stato occupato per 6 mesi negli ultimi 12 prima del licenziamento avrà diritto a un massimo di 3 mesi di trattamento, se ha lavorato 4 mesi, ne avrà diritto a due e cosi via.
Anche per la Mini ASPI sarà possibile sospendere il trattamento in caso di rioccupazione per brevi periodi, previa comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego, tali periodi di lavoro dovranno però essere inferiori a 5 giorni (cfr. comma 23).
Misure tese a favorire l’auto-impresa
La norma presenta, per ora in forma sperimentale e quindi limitatamente agli anni 2013-2015, misure dirette ad intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Infatti, contempla la possibilità per il soggetto avente diritto all’ASPI di ottenere la liquidazione degli importi del relativo trattamento non ancora percepito.
Detta facoltà opera nel limite di spesa individuato in 20 milioni di euro annui; limiti , condizioni e modalità .di fruizione della liquidazione anticipata dell’ASPI verranno definite con apposito Decreto Ministeriale.