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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Dicembre 2018

Attività socio-educative dell'azienda agricola e Iva

Sull'’argomento in oggetto, in data 16 ottobre 2018, è stata pubblicata una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che di seguito si riassume.

 

Un’azienda agricola ha stipulato con i Comuni apposite convenzioni per la realizzazione di interventi, azioni e percorsi, finalizzati all’accoglienza, all’integrazione socio-educativa e di inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio, a fronte di una retta pro capite, per ogni giorno di effettiva presenza del minore nella comunità.

 

L’art. 10, c. 1, n. 21 del DPR 633/1972 ammette l'esenzione Iva per le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.

 

Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza l'azienda agricola presenta l'elemento necessario di attenzione alla "socialità", inteso come consapevolezza dei doveri sociali nei confronti di persone che versano in condizioni disagiate.

 

L'attività dell’azienda sembra avere, dunque, natura e finalità essenzialmente sociali, assistenziali e di mero soccorso a favore della gioventù e, pertanto, appare assimilabile a quella svolta dalle istituzioni assistenziali tipiche quali: "brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani".

 

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, il trattamento agli effetti dell'Iva, applicabile a tali operazioni, è identificabile nel regime di esenzione ai sensi all’art. 10, c. 1, n. 21 del D.P.R. 633/1972.