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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Febbraio 2018

Aumento limite massimo dividendi e rivalutazione del capitale

La Cassa Depositi e Prestiti ha reso noto l’emissione, a decorrere dal 22 gennaio 2018, di una nuova serie di buoni postali fruttiferi ordinari,  le cui condizioni di emissione prevedono un innalzamento del tasso di interesse massimo, che passa dal precedente 2,50 per cento al 3,50 per cento.

 

Per quanto riguarda la corresponsione dei dividendi, l’assemblea ordinaria dei soci, in sede di destinazione dell’utile di esercizio 2017, potrà perciò deliberare una remunerazione massima fino al 6,00% del capitale sociale versato (come eventualmente rivalutato ex art. 7, L.59/92); attenzione: per i dividendi deliberati dal 26 giugno 2017 al 21 gennaio 2018, ancorché pagati o accreditati successivamente, deve essere mantenuto il precedente limite massimo del 5,00%!.

 

Si ricorda che il comma 6, art.4, L. 31 gennaio 1992, n.59 prevede la possibilità di una ulteriore maggiorazione, in misura non superiore al 2%, per la remunerazione del capitale sociale dei soci sovventori, mentre il comma 7, art.5, L. 59/92 stabilisce che ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione del proprio capitale investito maggiorata del 2%.

 

Ricordiamo infine che, ai sensi dell’art.7, L.59/92, una ulteriore quota degli utili di esercizio può essere destinata alla rivalutazione gratuita dell’importo versato ed eventualmente già rivalutato delle quote e delle azioni dei soci cooperatori e sovventori, nella misura massima annualmente stabilita dall’Istat.

 

E, a questo proposito, l’Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato l’indice annuo di variazione 2016/2017 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che definisce, come previsto dall’art. 7, L.59/92, il limite massimo applicabile ai fini della rivalutazione gratuita delle quote e delle azioni dei soci cooperatori e sovventori.

 

Per le Cooperative con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, decorrente cioè dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017, l’indice massimo di variazione applicabile è pari all’ 1,1%.

 

Si rammenta che la rivalutazione gratuita, analogamente a quanto avviene per la corresponsione del dividendo, si applica al capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, tenendo conto - ai fini dell’applicabilità per intero della rivalutazione, ovvero, calcolandola in ragione del tempo decorso - delle eventuali diverse date di effettuazione dei versamenti delle quote e/o azioni nel corso dell’esercizio.

 

La rivalutazione 2017 potrà essere, inoltre, calcolata, per l’intero anno, anche sulla quota di utili degli esercizi precedenti già destinata, sempre ai sensi dell’art. 7, L.59/92, ad aumento gratuito del capitale sociale.

 

Ricordiamo, infine, che ai sensi del comma 3, art. 7, L. 59/92 la quota di utile destinata all’aumento gratuito del capitale sociale non concorre alla formazione del reddito imponibile delle Cooperative a mutualità prevalente, mentre la rivalutazione è soggetta ad imposizione a carico dei soci all’atto del rimborso del capitale.

 

In tal caso, per i soci persone fisiche non imprenditori, si applicherà la ritenuta del 26% a titolo di imposta.